Cassazione Civile, Ordinanza n. 17131/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale. Ha inoltre rilevato che la sottoscrizione dell'atto da parte dei controricorrenti equivale ad accettazione della rinuncia e comporta, come richiesto, l'esclusione della condanna alle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia era giunta in Cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Napoli, ma nel corso del giudizio entrambe le parti hanno depositato un atto sottoscritto personalmente e dai rispettivi difensori con cui la banca ha rinunciato al ricorso principale e i controricorrenti hanno rinunciato al ricorso incidentale. Non emergono dal testo della pronuncia i fatti sostanziali originari della lite né le censure formulate nei ricorsi, perché la decisione si limita a prendere atto della rinuncia reciproca e della conseguente estinzione del giudizio.
Norme richiamate
La sottoscrizione dell'atto di rinuncia da parte dei controricorrenti equivale ad accettazione della rinuncia e, in tal caso, esclude la condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale determina l'estinzione del giudizio di cassazione quando le parti lo chiedano espressamente.
- La sottoscrizione dell'atto di rinuncia da parte dei controricorrenti vale come accettazione della rinuncia medesima.
- In presenza di accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, non segue la condanna alle spese del giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
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