Cassazione Penale, Sentenza n. 13156/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pellegrino ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per il delitto di tentata estorsione (artt.110, 56 e 629 c.p., con riferimento all'art.628, terzo comma, n.1, e all'art.7 legge n.203/1991) contestando: 1) l'attendibilità della persona offesa e la valutazione probatoria che lo avrebbe comunque ritenuto concorrente; 2) il mancato rispetto delle indicazioni della Cassazione nella sentenza di annullamento; 3) l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art.416-bis.1 c.p.) senza prova di appartenenza associativa e senza elementi soggettivi riferibili al ricorrente; 4) travisamento della prova circa la presunta assenza di intimidazione da parte del Pellegrino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le prime due censure in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate, ritenendo congrua la motivazione della Corte d'appello sulla attendibilità della persona offesa e sul ruolo non trascurabile del Pellegrino (che aveva condotto la vittima all'incontro e presenziato, guidando l'auto). Ha altresì giudicato infondate le doglianze sull'aggravante del metodo mafioso, confermando che è sufficiente che la minaccia evochi la contiguità ad un'organizzazione mafiosa e crei assoggettamento nella vittima, anche senza prova dell'esistenza concreta dell'associazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola la concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la condotta del Pellegrino (condurre la vittima all'incontro e presidiare l'atto) costituisse apporto causale sufficiente a integrarne la responsabilità.
Disciplina il tentativo: la condotta è stata qualificata come tentata estorsione in quanto l'evento non si è realizzato per cause indipendenti dalla volontà degli imputati.
Norma che sanziona l'estorsione; applicata nella forma tentata al caso di specie.
art. 628 cod. pen., terzo comma, n.1
Richiamato per il tipo di estorsione contestata (modalità aggravata), come riferito nella motivazione di merito.
art. 7 legge n.203/1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)
Prevede l'aggravante del "metodo mafioso"; la Corte conferma che è applicabile quando la minaccia evoca la forza di un gruppo mafioso e produce assoggettamento nella vittima, anche in assenza della prova dell'esistenza formale dell'associazione.
Interpretazione giurisprudenziale: l'aggravante si realizza se la violenza o la minaccia assumono una veste tipicamente mafiosa tale da creare uno stato di assoggettamento nella vittima; pertanto è riferibile anche ai concorrenti del reato.
art. 27 Cost.
Richiamata nella doglianza sulla responsabilità personale e proporzionalità della pena; la Corte non ha ritenuto violati i principi costituzionali richiamati.
art. 23 commi 8 e 9 D.L. 137/2020 e successive proroghe
Norme procedurali sul rito a distanza; il procedimento è stato trattato in camera di consiglio con le modalità previste da tali disposizioni.
Massime di principio
- La credibilità della persona offesa può essere ritualmente valutata anche se inizialmente esitante, quando in seguito offre una narrazione coerente e precisa; la corte di merito ha discrezionalità nella valutazione delle testimonianze, che la Cassazione sindaca solo per vizi manifesti.
- Il concorso nel reato può essere integrato anche da condotte di supporto (es. condurre la vittima, mettere a disposizione il luogo o il mezzo, presenziare all'atto minaccioso): non è necessario essere l'autore materiale delle parole minacciose per essere ritenuti concorrenti.
- L'aggravante del "metodo mafioso" si configura quando la minaccia o la condotta evocano la forza e la funzione di un gruppo mafioso creando assoggettamento nella vittima; non è sempre necessario provare l'effettiva esistenza di una concreta associazione mafiosa per applicarla.
- Le decisioni irrevocabili in capo a coimputati possono rafforzare la valutazione probatoria sul contesto e sulla responsabilità del singolo concorrente, purché il collegamento fattuale sia adeguatamente motivato.
- In sede di Cassazione i motivi generici o non confrontati puntualmente con i passaggi decisionali specifici della motivazione di merito sono destinati a essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
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