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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2733/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino dell'8/7/2024 che aveva confermato la condanna di Alessandro per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 1 e 3) e bancarotta semplice documentale (capi 2 e 4) in relazione ai fallimenti di Bruxeum Srl e Solaria Sas. Le censure (sei motivi) lamentano, in sintesi, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale: omissione di specifico confronto con i motivi di appello su profili decisivi quali l'idoneità offensiva delle condotte distrattive (poste in periodi in cui le società erano ancora in bonis), la possibile neutralizzazione delle condotte da reintegri patrimoniali anteriori al fallimento e la sussistenza dell'elemento soggettivo (indici di fraudolenza). Si è contestata altresì la mancata considerazione della relazione ex art. 33 L.F. e dei bilanci richiamati in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione della sentenza impugnata, rilevando che la Corte territoriale non ha affrontato criticamente e in maniera specifica le doglianze decisive sollevate in appello. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai capi 1 e 3 (bancarotta fraudolenta patrimoniale) e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino, affinché il giudice di rinvio colmi il vizio motivazionale; la pronuncia resta impregiudicata rispetto ai capi non menzionati (capi 2 e 4).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione e la verifica della specificità dei motivi di appello ai fini dell'esame di legittimità

  • art. 216, comma 1, n. 1, Legge Fallimentare (L.F.)

    Norma di riferimento per la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale; il ricorso censurava la mancata valutazione del pericolo concreto per i creditori alla luce dei dati contabili e della relazione ex art. 33 L.F.

  • art. 33 L.F.

    La relazione del curatore fallimentare (ex art. 33) è fonte di dati contabili e cronologici rilevanti che il giudice di merito deve valutare, specie quando le distrazioni avvengono prima del manifestarsi del dissesto

  • Principio giurisprudenziale (Cassazione)

    sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori

    La bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo concreto: non basta accertare l'atto distrattivo, occorre valutare l'effettiva idoneità del prelievo a danneggiare i creditori

  • Principio giurisprudenziale (Cassazione) su "bancarotta riparata"

    La bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione

    Se il reintegro patrimoniale avviene prima della dichiarazione di fallimento e annulla la sottrazione, viene meno l'elemento materiale della bancarotta (nessun pregiudizio per i creditori)

Massime di principio

  • Il giudice d'appello ha l'obbligo di confrontarsi in modo specifico e critico con le doglianze formulate in appello; la mera adesione alle argomentazioni del primo grado senza affrontare i punti decisivi integra vizio di motivazione.
  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto: va valutata non solo l'esistenza dell'atto distrattivo ma la concreta idoneità del distacco patrimoniale a pregiudicare la massa creditoria.
  • Le distrazioni operate in un periodo anteriore alla manifestazione del dissesto richiedono una verifica accurata della pericolosità e della presenza di indici di fraudolenza; la solvibilità dell'impresa al momento dei prelievi può essere elemento rilevante nella valutazione.
  • Un reintegro patrimoniale efficace e anterior alla dichiarazione di fallimento può escludere l'elemento materiale del reato (bancarotta "riparata"). Il giudice deve motivare specificamente sul valore e sulla tempestività del reintegro.
  • L'omessa o generica motivazione su punti decisivi costituisce motivo di annullamento e rinvio: il giudice di rinvio deve rimuovere la carenza argomentativa e decidere con riferimento puntuale alle censure sollevate.
  • Alla difesa conviene documentare cronologia, entità economica delle operazioni, condizioni di solvibilità e reintegri tramite bilanci e relazione ex art. 33 L.F. per far emergere elementi idonei a escludere il pericolo concreto o a dimostrare la riparazione.

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