Cassazione Penale, Ordinanza n. 12115/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 marzo 2025. Il ricorso contestava: 1) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, ma nel provvedimento si evidenzia che aggravanti contestate non vi erano; 2) la mancata concessione delle attenuanti generiche, che risultavano già state concesse dal giudice di primo grado; 3) la mancata assoluzione dal reato di ricettazione, nonostante la condanna fosse stata pronunciata per il diverso reato di riciclaggio; 4) l'estinzione del reato per prescrizione, eccezione ritenuta manifestamente infondata perché il termine non era ancora decorso neppure alla data della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato in tutte le censure dedotte. Ha rilevato l'erroneità del motivo sulle aggravanti, l'inconferenza della doglianza sulle attenuanti generiche già concesse in primo grado, l'irrilevanza della richiesta di assoluzione per ricettazione a fronte di una condanna per riciclaggio, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle ulteriori conseguenze di legge.
Norme richiamate
Il provvedimento presuppone che la condanna riguardi il reato di riciclaggio, distinto dalla ricettazione; la doglianza che investe il diverso titolo di reato è quindi inconferente.
L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata perché, alla data della decisione, il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca censure manifestamente inconferenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, come quando si invocano aggravanti non contestate o si lamenta l'omesso esame di un reato diverso da quello per cui è intervenuta la condanna.
- La doglianza sulle attenuanti generiche è priva di rilievo quando tali attenuanti risultino già riconosciute nel giudizio di merito precedente.
- L'eccezione di prescrizione deve essere respinta quando, sulla base del dato temporale rilevante, il termine non risulti ancora maturato alla data della decisione.
- La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso determina la declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12101/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12102/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12103/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12104/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12105/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12106/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →