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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33000/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Bolzano, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava all'imputato la pena concordata di sei mesi di reclusione e 600 euro di multa in relazione ai reati contestati, non specificati nel testo. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 444 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di motivare autonomamente rispetto alla concorde volontà delle parti sui fatti oggetto del processo, con particolare riferimento a una non meglio precisata ipotesi di collaborazione desumibile dagli atti. La Corte rilevava che il motivo era del tutto generico: il ricorrente non indicava quali punti di fatto o di diritto fossero privi di motivazione né sotto quali profili la motivazione fosse carente. La doglianza mirava inoltre a una non consentita rivalutazione degli elementi acquisiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e, nella parte relativa all'asserita collaborazione, diretto a ottenere una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando che l'impugnazione fosse stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è il provvedimento oggetto del ricorso; la Corte non accoglie la censura con cui si lamenta un difetto di motivazione non specificamente individuato.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    È richiamata quale presupposto per il versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che lamenti un difetto di motivazione senza indicare specificamente i punti di fatto o di diritto sui quali il giudice avrebbe omesso di motivare e senza illustrare in che modo la motivazione sarebbe carente.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita la rivalutazione degli elementi acquisiti nel processo sotto il profilo del merito, quando la censura non individui uno specifico vizio di legittimità.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia riconducibile a colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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