Cassazione Penale, Sentenza n. 40429/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Trento che, in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 c.p.p., ha ridotto la misura interdittiva (divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali) applicata a Paolo Signoretti per reati connessi all'associazione per delinquere, corruzione e altri delitti (artt. 416, 416bis.1, 319quater, 326, 346bis, 353 c.p.). Signoretti deduce: 1) difetto assoluto di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3 c.p.p., perché il Tribunale non avrebbe valutato i "fatti nuovi" sopravvenuti indicati nell'appello (esclusione del pericolo di inquinamento probatorio, chiusura della contestazione associativa, rinnovamento delle amministrazioni comunali dopo le elezioni 2025, tempo trascorso rispetto agli addebiti) che avrebbero azzerato le esigenze cautelari; 2) violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità (art. 275 c.p.p. e correlati), poiché la misura è stata mantenuta solo con riferimento ai rapporti con le amministrazioni di Arco e Riva del Garda nonostante le imputazioni riguardassero anche altri territori, e senza tenere conto del cambiamento politico-amministrativo locale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la permanenza, seppure attenuata, dell'esigenza cautelare di special prevenzione (pericolo di recidiva specifica) sulla base di un quadro fattuale consistente in un "sistema illegale" articolato e collaudato: finanziamento illecito di partiti e candidati, delegittimazione di politici ostili tramite campagne, corruzione di esponenti locali, turbative di gare e violazioni urbanistiche, ecc. Il Collegio ha valutato e confrontato le argomentazioni difensive relative ai fatti nuovi, ritenendole idonee ad affievolire ma non ad escludere il pericolo di reiterazione; in conseguenza la misura è stata rimodulata circoscrivendola alle attività che implicano rapporti con la Pubblica Amministrazione dei comuni di Arco e Riva del Garda, territori nei quali l'indagato aveva manifestato la maggiore capacità d'influenza e dove erano avvenute le condotte principali. Sulla proporzionalità il Tribunale ha compiuto la necessaria valutazione, ritenendo congrua la limitazione territoriale della misura nonostante il mutamento degli organi politici locali. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello contro i provvedimenti cautelari dinanzi al Tribunale; utilizzata per motivare la decisione del riesame che ha parzialmente accolto l'appello modificando la misura interdittiva
Norma che disciplina la revoca delle misure cautelari; il ricorrente aveva chiesto la revoca ai sensi di tale articolo e il Tribunale ne ha valutato la sussistenza ma ha disposto una rimodulazione della misura
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione relativo al vizio di motivazione (omessa o insufficiente motivazione) invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale sufficiente
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione relativo alla violazione di legge; utilizzato dal ricorrente per contestare l'applicazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, ma il ricorso è stato respinto
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che, pur se sintetica, la motivazione del Tribunale avesse effettivamente considerato le prospettazioni difensive e avesse adeguatamente giustificato la permanenza delle esigenze cautelari
art. 274, 275, 290 cod. proc. pen.
artt. 274, 275, 290 cod. proc. pen.
Norme attinenti ai presupposti, all'adeguatezza e alla misura delle misure cautelari; in particolare l'art. 275 (richiamato singolarmente anche nel testo) riguarda il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure, che deve essere valutato sia in sede di adozione sia durante la loro durata
art. 610 e 611 cod. proc. pen.
artt. 610, commi 1 e 5, e 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norme che regolano il contraddittorio scritto e la possibilità di trattazione orale; richiamate per spiegare che il procedimento si celebrava con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale
Massime di principio
- Il giudice può limitare o rimodulare una misura cautelare senza revocarla completamente quando ritiene che alcune esigenze cautelari permangano; la limitazione può essere circoscritta a specifiche attività o ambiti territoriali pertinenti alle condotte contestate
- Il requisito della motivazione non richiede necessariamente ampia esposizione testuale: è sufficiente che il giudice dia conto, anche sinteticamente, del confronto con le argomentazioni difensive e delle ragioni per cui tali argomentazioni non escludono le esigenze cautelari
- La valutazione del pericolo di recidiva specifica è prognostica e si fonda su un'analisi concreta che tiene conto delle modalità delle condotte, della personalità dell'indagato (capacità di influenza e disponibilità di capitali) e del contesto socio-ambientale; fatti nuovi sopravvenuti devono essere valutati ma non garantiscono automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari
- Il principio di proporzionalità impone una verifica continua dell'adeguatezza della misura cautelare nel tempo: se emergono elementi attenuanti, il giudice deve, se del caso, adottare misure meno afflittive, purché adeguate a fronteggiare i rischi residui
- La presenza di condotte illecite concentrate in specifici territori giustifica la permanenza di cautele limitate a rapporti con le pubbliche amministrazioni di quei territori, anche se in altri luoghi sono contestati reati analoghi
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