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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14845/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede di rinvio, ha disposto per l'indagato gli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per eccessiva afflizione della misura nonostante la disponibilità di un alloggio (convive con la madre) e lo svolgimento di attività lavorativa, sostenendo inoltre incongruenza rispetto a precedente pronuncia della Corte di cassazione che aveva annullato la custodia in carcere per carenza motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, abbia adeguatamente considerato gli elementi prodotti dall'indagato e abbia motivato congruamente la scelta degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla luce del persistere del pericolo di fuga e del rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Riferimento agli strumenti elettronici di controllo: la Corte sottolinea che il giudice deve motivare la scelta tra misure e spiegare eventuali ragioni preclusive all'applicazione di misure domiciliari presidiate da controllo elettronico

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: onere delle spese e obbligo del versamento a favore della Cassa delle ammende

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8

    Norma invocata per la disposizione della trattazione scritta del ricorso

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 15224 del 21/02/2023

    Richiamata quale precedente che aveva annullato una precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere per motivazione insufficiente; indica l'obbligo del giudice di fornire argomentazione adeguata sul perchè gli arresti domiciliari (eventualmente con controllo elettronico) sarebbero inadeguati

  • Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, Rv. 267933

    Precedente giurisprudenziale sul tema dell'impiego degli strumenti elettronici e sui criteri di motivazione richiesti per le misure cautelari

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto assente la colpa ma comunque applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito: non riesamina rivalutazioni fattuali o l'attendibilità delle prove, intervenendo solo per vizi di legge o motivazione mancante o manifestamente illogica.
  • Quando sia in gioco la scelta tra custodia in carcere e arresti domiciliari (con o senza controllo elettronico), il giudice deve motivare in modo specifico perché le misure meno afflittive sarebbero insufficienti a fronteggiare il pericolo di fuga o di reiterazione.
  • La presenza di un alloggio e di un'attività lavorativa non esclude automaticamente misure detentive se il quadro complessivo (es. spiccata pericolosità, rapporti con l'estero, modus operandi) giustifica il rischio di fuga o di nuova commissione di reati.
  • L'adozione del braccialetto elettronico richiede una motivazione concreta circa la sua necessità rispetto agli elementi del caso, particolarmente quando l'indagato ha contatti o legami internazionali che incrementano il rischio di allontanamento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure si limitano a chiedere una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito; tali doglianze non eccitano il sindacato di legittimità salvo errori di diritto o motivazione illogica.
  • In caso di inammissibilità non colpevole, può comunque essere disposta la condanna alle spese e l'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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