Cassazione Civile, Ordinanza n. 32874/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, in relazione a un contratto di compravendita immobiliare stipulato da un ente ecclesiastico. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, in primo grado, il ricorso era stato accolto; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'erario, ritenendo applicabile l'agevolazione fiscale prevista per le ONLUS anche all'ente ecclesiastico, pur in assenza di iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 e dell'art. 22 del d.lgs. n. 460/1997, dell'art. 1 del DPR n. 131/1986 e dell'art. 31, commi primo e ultimo, della L. n. 222/1985. Sosteneva che l'ente ecclesiastico non potesse beneficiare del regime ONLUS senza la comunicazione e l'iscrizione nell'anagrafe unica, condizioni necessarie per l'agevolazione; inoltre contestava l'affermazione della CTR secondo cui gli enti ecclesiastici sarebbero ONLUS di diritto o comunque ammissibili al beneficio indipendentemente dall'iscrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che gli enti ecclesiastici possono accedere al regime fiscale agevolato previsto per le ONLUS solo se, oltre a rispettare i requisiti sostanziali e contabili previsti dal d.lgs. n. 460/1997, effettuano la comunicazione richiesta dall'art. 11 del medesimo decreto ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate per la novità della questione all'epoca dell'introduzione del giudizio.
Norme richiamate
disciplina le ONLUS e, per gli enti ecclesiastici, consente l'equiparazione solo al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, non già in via automatica.
la comunicazione per l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina sugli enti non commerciali e le ONLUS.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'imposizione di registro sull'atto di compravendita.
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di escludere l'automatica spettanza dell'agevolazione in favore dell'ente ecclesiastico.
art. 7 L. n. 121/1985
richiamato come norma di raccordo rispetto all'equiparazione degli enti ecclesiastici in specifiche attività.
richiamato per gli obblighi di tenuta separata delle scritture contabili ai fini del regime agevolato.
Massime di principio
- Gli enti ecclesiastici non sono ONLUS di diritto: l'equiparazione al regime ONLUS opera solo per le attività e alle condizioni tassativamente previste dal d.lgs. n. 460/1997.
- L'accesso alle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS richiede non solo il possesso dei requisiti sostanziali e contabili, ma anche la comunicazione e l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 460/1997.
- Quando la normativa agevolativa è speciale e condizionata, la sua applicazione non può essere estesa in via automatica sulla base della sola qualifica soggettiva dell'ente.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito una volta cassata la sentenza di merito erronea.
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