Cassazione Penale, Ordinanza n. 24357/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione di un ciclomotore. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza che la documentazione difensiva sarebbe stata idonea a escludere la consapevolezza dell'origine illecita del bene e a ricondurre la condotta, al più, all'incauto acquisto. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato elementi favorevoli come l'incensuratezza e la scelta del rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alla responsabilità, ha rilevato che la Corte di appello aveva esaminato la documentazione difensiva e, con motivazione congrua, l'aveva reputata non idonea a escludere la disponibilità materiale del ciclomotore di provenienza illecita, desumibile dall'alterazione del numero di telaio, né la consapevolezza dell'origine delittuosa, mancando giustificazioni attendibili sulla ricezione del bene; da ciò la corretta sussunzione nel reato di ricettazione e non nella contravvenzione di incauto acquisto. Quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che la Corte territoriale ne aveva motivatamente escluso il riconoscimento per l'assenza di elementi positivi, non essendo sufficienti la mera incensuratezza e la scelta del rito abbreviato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Dopo la modifica del 2008, la concessione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi; l'incensuratezza, da sola, non è sufficiente e il giudice può motivare il diniego rilevando la mancanza di circostanze favorevoli.
È richiamato come fonte della modifica dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sui presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 92/2008, in relazione alla modifica dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra ricettazione e incauto acquisto, il giudice può valorizzare sia indici oggettivi della provenienza illecita del bene sia l'assenza di spiegazioni attendibili sulla sua ricezione, da cui inferire la consapevolezza richiesta dalla ricettazione.
- La mera disponibilità di documentazione difensiva non impone l'esclusione della responsabilità se il giudice di merito la valuta, con motivazione logica, non idonea a superare gli indici di provenienza delittuosa del bene.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato e il loro riconoscimento presuppone elementi positivi di valutazione; in assenza di tali elementi, il diniego è legittimamente motivato anche senza ulteriori approfondimenti.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza e la scelta del rito abbreviato non sono di per sé sufficienti a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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