Cassazione Penale, Ordinanza n. 03118/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione e/o cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, che a suo dire ricorreva nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello, che aveva escluso la lieve entità valorizzando elementi sintomatici di professionalità e non occasionalità dell'attività di spaccio, e ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice sulla base della quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello; il ricorso mirava a sostituirla con la disciplina più lieve del comma 5.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
la lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché della quantità e qualità della sostanza; il beneficio va escluso se anche uno solo degli elementi considerati depone contro la minima offensività.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 presuppone una valutazione globale e congiunta di tutti gli elementi normativamente indicati, sia relativi alla condotta sia relativi alla sostanza oggetto della cessione o detenzione.
- La lieve entità non può essere riconosciuta se, dalla complessiva valutazione del fatto, anche un solo elemento rilevante esclude che la lesione del bene giuridico sia minima.
- Il giudice di merito deve dare conto in motivazione di avere esaminato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e di aver spiegato perché taluni elementi siano stati ritenuti prevalenti nella valutazione dell'offensività.
- La censura in cassazione è manifestamente infondata quando si risolve in una richiesta di diversa valutazione del merito, a fronte di una motivazione congrua che escluda la lieve entità valorizzando indici di professionalità nell'attività illecita.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
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