Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37674/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della confisca disposta a seguito della condanna per il reato di usura. Il ricorrente deduceva violazione di legge e motivazione carente: 1) la Corte di appello avrebbe applicato erroneamente una presunzione automatica di illiceità dei beni acquistati in quanto condannato per usura, senza valutare concretamente la sproporzione tra redditi dichiarati e acquisti e senza esaminare compiutamente la documentazione fiscale e contabile prodotta (redditi societari e vincite al lotto) che, secondo il ricorrente, avrebbero eliminato la sproporzione; 2) la Corte territoriale si sarebbe discostata dalle conclusioni del Tribunale del riesame e non avrebbe disposto la perizia tecnico-contabile richiesta per accertare la reale sproporzione e la natura lecita dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e ha affermato la corretta applicazione dell'art. 12 sexies L. n. 356/1992 da parte della Corte di appello, che aveva constatato una sproporzione tra redditi dichiarati (circa €100.000) e investimenti (€1.700.000) e giudicato la documentazione offerta non idonea a dimostrarne l'origine lecita, anche perché molte attività prospettate come lecite risultavano finanziate con proventi delittuosi. Ha inoltre escluso che la mancata esecuzione di una perizia contabile costituisca motivo di cassazione, essendo la perizia un mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. nella L. n. 356 del 1992

    Disciplina una confisca a carattere di misura di sicurezza patrimoniale atipica basata sulla presunzione relativa di ingiustificata locupletazione; pone l'onere sul condannato di dimostrare l'origine lecita dei beni; non richiede nesso diretto tra bene e specifico reato presupposto né che il valore dei beni coincida con il provento del reato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ne rileva l'inapplicabilità rispetto alla mancata richiesta o esecuzione di perizia, quando questa non costituisca prova decisiva a discarico.

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere le prove a discarico 'decisive' (che consentono specifici controlli di legittimità in Cassazione) dai mezzi di prova neutri come la perizia, la cui mancata esecuzione rientra nella discrezionalità del giudice e non costituisce motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. d).

Massime di principio

  • La confisca ex art. 12 sexies opera sulla base di una presunzione relativa di sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio: il giudice può presumere l'origine illecita in presenza di forte sproporzione, spostando l'onere probatorio sul condannato.
  • Per superare la presunzione iuris tantum il condannato deve produrre elementi concreti e probanti sull'origine lecita dei beni; documentazione generica o non direttamente riconducibile alle risorse effettivamente utilizzate può risultare insufficiente.
  • Non è necessario provare un nesso diretto tra singolo bene e specifico provento del reato: la confisca può colpire beni il cui valore eccede il provento noto del reato presupposto.
  • La richiesta o la mancata esecuzione di una perizia tecnico-contabile non costituisce di per sé motivo di cassazione, perché la perizia è un mezzo di prova neutro e rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e ben formulati: censure generiche circa la carenza di motivazione sono suscettibili di inammissibilità se non indicano con precisione dove e perché la motivazione sarebbe insufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.