Cassazione Penale, Sentenza n. 29923/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per carenza di motivazione del provvedimento che aveva confermato il sequestro preventivo dell'autovettura intestata alla ricorrente ritenuta invece nella disponibilità del presunto indagato Loschiavo Gaetano. La ricorrente ha dedotto che il Tribunale del riesame ha fondato la ritenuta disponibilità del veicolo esclusivamente sulla mancata giustificazione, da parte sua, delle somme necessarie per l'acquisto, mentre gli elementi documentali e le allegazioni dimostravano l'uso diretto e personale del veicolo da parte della stessa; è quindi contestata la mancanza di elementi indiziari concreti e specifici che dimostrino l'interposizione fittizia a favore dell'indagato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il Tribunale del riesame si era limitato a riproporre la motivazione già censurata dalla Cassazione (sproporzione fra redditi dichiarati e valore del veicolo) senza indicare elementi probatori idonei a provare la disponibilità effettiva del mezzo da parte dell'indagato. In mancanza di elementi probatori necessari e in presenza di deduzioni contrarie dell'intestataria formale, la misura cautelare non risultava legittima: la Corte ha dichiarato la cessazione della misura cautelare e ha ordinato la comunicazione al Procuratore generale per la restituzione dell'autovettura.
Norme richiamate
Norma richiamata nel contesto della confisca 'allargata' per il recupero di illeciti profitti; la giurisprudenza richiede che, quando il bene è formalmente intestato a terzi, l'accusa provi la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva con elementi gravi, precisi e concordanti
art. 12-sexies, Legge 356/1992
Richiamata dalla giurisprudenza come riferimento alla disciplina sulla confisca di beni intestati a terzi; comporta onere probatorio a carico dell'accusa per dimostrare l'interposizione fittizia
Norme procedurali richiamate per il rito e le forme dell'esame del ricorso nella fase di giudizio di rinvio e di riesame; richiedono il rispetto delle modalità semplificate di trattazione e l'esame delle risultanze probatorie
Massime di principio
- Quando un bene soggetto a sequestro è formalmente intestato a un terzo, la presunzione di illecita accumulazione non opera automaticamente: l'accusa deve provare la discrepanza tra titolarità formale e disponibilità effettiva con indizi concreti, gravi, precisi e concordanti.
- La sola incapacità dell'intestatario formale di giustificare le risorse impiegate per l'acquisto non è di per sé sufficiente a dimostrare la disponibilità effettiva del bene da parte dell'indagato; servono elementi fattuali diretti o indiziari qualificati.
- Se l'intestatario formale allega elementi contrari che dimostrano uso o disponibilità personale del bene, il giudice deve valutarli e motivare adeguatamente le ragioni per cui li ritiene insufficienti prima di confermare o disporre il sequestro.
- Il giudice di rinvio ha il potere di rievaluare autonomamente le prove dopo l'annullamento per vizio di motivazione, ma è vincolato a correggere il vizio indicato dalla Corte di cassazione e a motivare il proprio convincimento secondo i parametri richiesti dalla sentenza di annullamento.
- In assenza di elementi probatori idonei a sostenere la misura cautelare su beni intestati a terzi, la misura deve essere revocata e il bene restituito all'avente diritto.
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