Cassazione Penale, Sentenza n. 18149/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Teramo (14/04/2023) che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di ineseguibilità della sentenza irrevocabile della Corte d'appello dell'Aquila del 23/05/2013 e la contestuale istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p.. Il ricorrente deduceva l'incompletezza delle ricerche svolte dai Carabinieri (verbale di vane ricerche del 28/08/2017) e contestava il decreto di irreperibilità del 16/02/2019, sostenendo che la sorella aveva riferito il rientro del fratello in Albania e che l'attivazione dell'ambasciata avrebbe consentito ulteriori accertamenti. Denunciava inoltre omessa pronuncia sull'istanza di restituzione nel termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il decreto di irreperibilità del 16/02/2019 fondato sul verbale di vane ricerche del 28/08/2017, rilevando che le dichiarazioni della sorella erano generiche e non contenevano dati anagrafici utili per individuare il domicilio o la residenza in Albania. Ha richiamato il principio secondo cui la completezza delle ricerche si valuta con riferimento agli elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'accertamento e che notizie successive non incidono "ex post". Ha inoltre respinto le doglianze sull'omessa pronuncia in ordine alla restituzione nel termine, osservando che il Tribunale aveva espressamente deciso anche su tale istanza e che il fatto che il ricorrente fosse assistito in modo continuativo da un difensore fiduciario, presso il quale erano state effettuate notifiche, è sintomatico della conoscenza del procedimento, ostando alla restitutio. Condanna il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
L'obbligo di effettuare nuove ricerche ai fini del decreto di irreperibilità è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti; la completezza delle ricerche va valutata sui dati conosciuti o conoscibili al momento in cui sono state eseguite.
La richiesta di restituzione nel termine richiede che l'imputato provi di non aver avuto conoscenza del provvedimento; la perdurante assistenza di un difensore fiduciario presso il quale sono state effettuate notifiche costituisce elemento sintomatico della conoscibilità degli atti e ostacola la restitutio salvo prova della cessazione del rapporto fiduciario.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016 (Ciobataru)
«l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma primo, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale»
Conferma che le ricerche sono dovute solo se oggettivamente praticabili con i dati disponibili.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018 (Aerts)
«Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura»
Stabilisce che eventuali informazioni emerse dopo le ricerche non retroagiscono per rendere illegittime ricerche che all'epoca risultavano adeguate.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 15760 del 16/03/2016 (Kaya)
«Non ha diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale l'imputato latitante assistito, nel corso del giudizio di primo grado e d'appello, da difensore fiduciario presso il quale abbia eletto domicilio, e che formuli l'istanza di cui all'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., solo dopo l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di secondo grado, posto che la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sé idoneo a provarne l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, salvo che non risulti una comunicazione al giudice della avvenuta interruzione di ogni rapporto fra il legale e l'assistito e della rinuncia del primo ad impugnare»
Conferma che il rapporto fiduciario persistente e le notifiche al difensore sono indizi forti della conoscenza degli atti da parte dell'imputato, ostando alla restitutio in mancanza di prova contraria.
Massime di principio
- La completezza delle ricerche per il decreto di irreperibilità si valuta con riferimento agli elementi noti e conoscibili al momento in cui sono state svolte; informazioni successive non invalidano retroattivamente ricerche adeguate.
- Dichiarazioni di parenti che si limitano ad affermare un generico rientro all'estero non sono sufficienti per individuare residenza o domicilio e per attivare le ricerche consolari/ambasciate; servono dati anagrafici precisi.
- Il decreto di irreperibilità è legittimo se le ricerche effettuate risultano obiettivamente praticabili e hanno dato esito negativo con i dati disponibili.
- La persistenza di un rapporto con un difensore fiduciario che ha ricevuto notifiche costituisce elemento che fa ritenere conoscibile il procedimento da parte dell'imputato e rende più difficile ottenere la restituzione nel termine.
- Per ottenere la restitutio in termini occorre dimostrare concretamente di non aver avuto conoscenza del provvedimento e, se si è assistiti da un difensore, la cessazione del rapporto o la comunicazione al giudice della rinuncia del difensore ad impugnare.
- Quando l'imputato è cittadino straniero, l'attivazione di canali consolari o ambasciate richiede informazioni anagrafiche sufficienti; in loro assenza le autorità possono legittimamente emettere il decreto di irreperibilità dopo vane ricerche.
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