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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1869/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, da parte della banca mutuante, del decreto del Tribunale di Palermo che aveva escluso l'ammissione del credito ipotecario dello istituto allo stato passivo nella procedura di verifica dei crediti relativa a beni confiscati riconducibili a Cannariato. La banca deduceva: 1) violazione degli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 sotto il profilo della mancata valutazione della non strumentalità del credito, sostenendo che il mutuo era destinato all'acquisto dell'immobile e non a finanziare attività illecite; 2) violazione degli stessi articoli sotto il profilo della buona fede, affermando di aver agito con normale diligenza (perizia, valutazione del reddito) e di non aver tratto vantaggio dall'attività criminosa del proposto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha confermato che il Tribunale ha correttamente escluso l'ammissione del credito allo stato passivo ritenendo sussistente il nesso di strumentalità, sulla base della corrispondenza temporale tra l'erogazione del mutuo e l'emersione della pericolosità sociale del proposto e della sproporzione tra l'ammontare del finanziamento (e valore attribuito all'immobile) e le risorse lecite del mutuante. È stata inoltre ritenuta assente la prova dell'incolpevole affidamento della banca, alla luce di elementi quali l'assenza di risparmi del mutuatario, l'importo del mutuo superiore al prezzo di acquisto e al valore poi accertato nell'esecuzione, la mancata osservanza dei limiti pratici di garanzia. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 52

    La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore a sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: (...) b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. (si richiama anche il comma 3 con i criteri per valutare la buona fede)

    La Corte interpreta l'art. 52 nel senso che il diritto di credito anteriore è opponibile solo se non risulta la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; ove sussista una qualche indicazione di strumentalità (es. corrispondenza temporale tra erogazione e manifestazione della pericolosità, sproporzione tra finanziamento e redditi leciti), grava sul creditore l'onere di provare l'ignoranza in buona fede. Il comma 3 fornisce i criteri per valutare la buona fede (condizioni delle parti, rapporti personali e patrimoniali, tipo di attività del creditore e obblighi di diligenza precontrattuale) e la Corte li applica per esaminare la diligenza bancaria.

Massime di principio

  • Il diritto di credito anteriormente costituito su bene poi confiscato è opponibile solo se non sussiste strumentalità tra il credito e l'attività illecita; in presenza di indizi la presunzione di strumentalità può essere superata solo dimostrando l'ignoranza in buona fede.
  • La corrispondenza temporale tra erogazione del finanziamento e accertata pericolosità sociale del beneficiario è un forte presupposto per ritenere la strumentalità del credito, salvo prova contraria del creditore.
  • Sproporzioni tra importo del mutuo/valore attribuito al bene e le risorse lecite del mutuatario (assenza di risparmi, rata molto alta in rapporto al reddito) sono indici rilevanti di possibile reimpiego/riciclaggio e compromettono la riconoscibilità della buona fede del creditore.
  • La mera indicazione della finalità formale del mutuo (acquisto dell'immobile) non esclude la strumentalità se gli elementi di contesto contraddicono la reale sostenibilità economica dell'operazione.
  • Per i creditori (in particolare gli istituti bancari) è essenziale documentare e dimostrare l'adozione piena delle attività istruttorie e di diligenza previste dalle prassi bancarie (verifiche reddituali, valutazioni immobiliari congrue, limiti di LTV), poiché la mancata diligenza può escludere la tutela come terzo di buona fede.
  • In caso di dubbio o indizi rilevanti la giustificazione della buona fede richiede prova concreta dell'estraneità a collusioni, dell'inconsapevolezza rispetto alle attività illecite del cliente e della scusabilità dell'errore di valutazione.

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