Cassazione Penale, Ordinanza n. 25470/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19/09/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la decisione di merito riguardava una condanna per ricettazione di un assegno, con apprezzamento dell'elemento soggettivo e trattamento sanzionatorio. I due motivi di ricorso investivano: 1) l'affermazione di responsabilità, quindi la tenuta della prova sulla commissione del reato e sulla sussistenza del dolo; 2) il bilanciamento delle circostanze, in particolare la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta giustificata dai giudici di merito anche in ragione del vissuto criminale dell'imputato. La Corte di cassazione ha però ritenuto entrambi i motivi indeducibili perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una reale analisi critica delle ragioni poste a base della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione dell'inammissibilità si fonda sul carattere non specifico e ripetitivo delle censure, ritenute non confrontate criticamente con l'argomentazione della sentenza di appello, che aveva già affrontato sia la prova della responsabilità sia il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
La sentenza d'appello aveva ritenuto provata la ricettazione dell'assegno e la Cassazione non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare che la censura sulla responsabilità era già stata vagliata e disattesa in appello.
Il bilanciamento delle circostanze e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sono richiamati come tema già esaminato dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato il vissuto criminale dell'imputato.
L'inammissibilità del ricorso è dichiarata per difetto di specificità e per la riproposizione di censure già affrontate, secondo la logica tipica dei motivi non deducibili in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifica critica, questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre doglianze meramente assertive o reiterative, ma occorre confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, evidenziando puntuali errori di diritto o manifeste illogicità.
- La censura sul giudizio di bilanciamento delle circostanze deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito; la Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella di merito se la decisione è sorretta da argomentazione giuridicamente corretta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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