Cassazione Civile, Ordinanza n. 18177/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente di controllo)
La controversia
La controversia trae origine da un verbale di accertamento e da una successiva ordinanza ingiunzione con cui è stata irrogata una sanzione amministrativa per l'indicazione errata, in un documento di trasporto relativo a prodotti ortofrutticoli freschi, del paese di origine di parte della merce (Italia anziché Spagna per 12 colli di pomodori datterini). La sanzione è stata applicata alla persona fisica indicata come trasgressore, anche quale legale rappresentante della società, e alla società quale obbligata solidale. In primo grado l'opposizione era stata accolta, mentre in appello la decisione era stata riformata con conferma dell'illecito e riduzione della sanzione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 6 e 14 della L. n. 689/1981, sostenendo che la contestazione non sarebbe stata validamente rivolta anche alla società quale coobbligata solidale, poiché nel verbale non sarebbe comparsa l'indicazione espressa della qualità di obbligata in solido; 2) violazione dell'art. 5, par. 4, del Reg. UE n. 543/2011, come interpretato dalla sentenza della CGUE nella causa C-319/21, nonché del principio di legalità, assumendo che non esistesse un obbligo di redigere il documento di trasporto e che, comunque, l'errore non fosse sanzionabile poiché le informazioni corrette erano già sugli imballaggi e comunque non vi sarebbe stata offensività concreta o intralcio ai controlli.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla contestazione alla società, osservando che dall'ordinanza ingiunzione e dal verbale emergeva chiaramente l'imputazione dell'illecito alla persona fisica quale trasgressore e alla società quale obbligata in solido; inoltre, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa rileva il rapporto sostanziale e non il solo vizio formale del procedimento, salvo concreta lesione del diritto di difesa, che nel caso non era stata dimostrata. Ha poi respinto la censura sulla disciplina europea, affermando che, secondo l'interpretazione della CGUE e la propria precedente giurisprudenza, il documento di accompagnamento non è sempre obbligatorio, ma quando viene emesso deve contenere indicazioni corrette e complete, tra cui il nome e il paese di origine dei prodotti; l'errore resta rilevante anche se le medesime informazioni compaiono sugli imballaggi o su altri supporti, perché il contrasto informativo può ostacolare il controllo di conformità. La Corte ha inoltre escluso che, in presenza di un documento errato, possa invocarsi la facoltatività del documento per escludere l'illecito o che, nel caso concreto, fosse configurabile una diversa valutazione in sede di legittimità sulla verificazione in fatto della possibilità di superare immediatamente il dubbio degli ispettori. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, par. 4, Reg. UE n. 543/2011
«Le fatture e i documenti di accompagnamento [...] recano il nome e il paese di origine dei prodotti»
Il documento di accompagnamento non è sempre obbligatorio, ma se viene emesso deve riportare correttamente il nome e il paese di origine dei prodotti ortofrutticoli, anche quando il trasporto avvenga tra soggetti del medesimo operatore economico.
art. 8 Reg. UE n. 543/2011
I controlli di conformità si effettuano in tutte le fasi di commercializzazione e mirano a verificare la conformità alle norme di commercializzazione; il documento di accompagnamento concorre a formare l'impressione generale della spedizione oggetto di controllo.
artt. 113 e 113-bis Reg. (CE) n. 1234/2007
Sono disposizioni presupposte che, lette con il regolamento di esecuzione, giustificano l'obbligo di corrette indicazioni nei documenti di accompagnamento ai fini dei controlli di conformità.
La persona giuridica può essere destinataria della sanzione quale obbligata in solido per l'illecito amministrativo commesso dalla persona fisica agente quale trasgressore.
La contestazione/notificazione deve portare a conoscenza dell'interessato la violazione e gli elementi essenziali per consentire la difesa; l'omessa distinta indicazione della qualità di coobbligato non determina nullità se lo scopo è comunque raggiunto e non vi è concreta lesione difensiva.
La mancata notificazione specificamente destinata all'ente rappresentato può ritenersi sanata quando sia raggiunto lo scopo dell'atto, cioè la conoscenza legale idonea a predisporre le difese.
Il principio di legalità impedisce l'applicazione analogica delle sanzioni; nella specie la Corte esclude che vi sia violazione del principio, perché la fattispecie sanzionata è riconducibile alla disciplina vigente.
L'eventuale incidenza dell'errore sul documento di trasporto può riguardare l'elemento soggettivo, ma la colpa dell'autore dell'illecito si presume e incombe sul responsabile fornire prova contraria.
art. 267 TFUE
È la base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sul significato delle norme europee applicabili alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi.
art. 111 Cost.
La motivazione della decisione di merito è stata ritenuta sufficientemente argomentata e non contraddittoria, quindi conforme al minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La soccombenza comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione la validità degli atti del procedimento va letta in funzione dello scopo di consentire all'interessato una difesa effettiva; la mera omissione formale di un'indicazione non comporta invalidità se risulta comunque chiaro chi sia il trasgressore e chi sia il coobbligato solidale.
- In tema di sanzioni amministrative, la contestazione rivolta alla persona fisica quale trasgressore e legale rappresentante può essere sufficiente a coinvolgere anche la società quale obbligata in solido, quando dagli atti risulti inequivocabilmente la volontà dell'amministrazione di imputare l'illecito anche a quest'ultima.
- Nel settore dei controlli di conformità sui prodotti ortofrutticoli freschi, il documento di accompagnamento, se redatto o comunque imposto da altre discipline, deve riportare indicazioni corrette e coerenti con le etichette della merce; il contrasto informativo è di per sé idoneo a ostacolare il controllo.
- La facoltatività dell'emissione del documento di accompagnamento non esonera dall'obbligo di compilarlo correttamente quando esso sia comunque emesso: l'illecito consiste nell'errata indicazione contenuta nel documento, non nella sola esistenza del documento.
- Ai fini della responsabilità amministrativa, l'eventuale errore può incidere sull'elemento soggettivo, ma la colpa dell'autore dell'illecito si presume e spetta all'interessato dimostrare l'assenza di colpevolezza o la possibilità di dissipare immediatamente e senza dubbi l'errore rilevato in sede di controllo.
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