Cassazione Penale, Ordinanza n. 12076/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il gravame proposto per ragioni non consentite dalla legge e valorizzando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Nel giudizio definito con applicazione della pena concordata, il giudice di merito aveva omesso di disporre il dissequestro e la restituzione di un autocarro sequestrato in occasione dell'arresto in flagranza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che le parti non avevano concordato nulla sulla sorte del bene e che, quindi, il giudice avrebbe dovuto ordinare la restituzione del veicolo. La Corte ha rilevato che, in tema di patteggiamento, la mancata statuizione sulla confisca o sulla restituzione del bene sequestrato non è impugnabile con ricorso per cassazione, dovendo l'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 263, comma 6, c.p.p.; il ricorso per cassazione è ammesso solo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che rigetta l'opposizione al diniego di restituzione ex art. 667, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
La restituzione del bene sequestrato va richiesta al giudice dell'esecuzione quando la sentenza di patteggiamento non provvede sulla confisca o sulla restituzione.
Il ricorso per cassazione è ammesso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che rigetta l'opposizione al diniego di restituzione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con patteggiamento, l'omessa statuizione sulla confisca o sulla restituzione di un bene sequestrato non integra di regola un autonomo motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza, dovendo la questione essere devoluta al giudice dell'esecuzione.
- L'interessato che contesti il mancato dissequestro deve attivare il rimedio esecutivo previsto dall'art. 263, comma 6, c.p.p.; solo l'ordinanza resa in sede esecutiva sull'opposizione al diniego di restituzione è suscettibile di ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è proposto per una via processuale non consentita, la Corte dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11810/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11813/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11814/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11819/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11821/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11822/2026 del 30/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →