Cassazione Penale, Sentenza n. 26931/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata al Merra per cinque episodi di furto aggravato di autovetture. Due motivi: 1) vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, contestata come basata su considerazioni astratte e congetturali e non tenente conto dell'assenza di comportamenti concreti dell'indagato e dell'avvenuta acquisizione degli elementi investigativi; 2) vizio di motivazione rispetto al rigetto degli arresti domiciliari, per presunta mancata considerazione dello stato di incensuratezza, della precedente positiva esperienza di custodia domiciliare senza violazioni e della distanza di circa 300 km tra residenza e luoghi dei fatti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha richiamato il principio secondo cui il pericolo di inquinamento probatorio si valuta anche con riferimento alle prove ancora da acquisire e alla tutela delle fonti dichiarative, sicché lo stato avanzato delle indagini non esclude l'esigenza cautelare. Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto necessaria la garanzia della genuinità delle prove, realizzabile con il mantenimento della custodia cautelare. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il Tribunale del riesame aveva motivato il rigetto anche in base al pericolo di reiterazione specifica, alla professionalità dell'attività illecita e al fatto che precedenti misure non avevano efficacia deterrente; il ricorrente non ha confutato tali argomentazioni, limitandosi a una lettura alternativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non è stata modificata la sua situazione custodiale; la sentenza è stata rimessa alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
È stato utilizzato come fondamento formale del motivo di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha valutato il motivo secondo i limiti di tale rimedio e lo ha ritenuto manifestamente infondato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi all'adozione del provvedimento che non modifica lo stato custodiale: la Cancelleria deve eseguire gli adempimenti previsti dalla disposizione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citata: Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022; Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015; Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010)
Richiamata per il principio secondo cui il pericolo di inquinamento probatorio va valutato rispetto sia alle prove già acquisite sia a quelle ancora da raccogliere, con particolare attenzione alla protezione delle fonti dichiarative in vista della loro assunzione nel dibattimento.
Massime di principio
- Il pericolo di inquinamento probatorio si valuta non solo sulle prove già raccolte ma anche sulle prove ancora da acquisire; lo stato avanzato delle indagini non esclude la necessità cautelare se sussiste un concreto rischio di alterazione delle fonti dichiarative.
- La mera affermazione di assenza di comportamenti idonei a inquinare le prove non è sufficiente: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni motivazionali dei giudici di merito, fornendo elementi concreti a confutazione delle esigenze cautelari indicate.
- La scelta tra custodia in carcere e misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) dipende anche dal rischio di reiterazione, dalla professionalità dell'attività criminosa e dall'efficacia di precedenti misure nei confronti dell'indagato; fattori come la distanza geografica o lo stato di incensuratezza possono essere rilevanti ma non necessariamente determinanti.
- In sede di impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione, è essenziale dimostrare il carattere illogico, contraddittorio o manifestamente insufficiente della motivazione resa dal giudice di merito, con argomentazioni e prove specifiche; argomentazioni generiche o alternative non superano il vaglio di ammissibilità.
- Il rigetto del ricorso può comportare, oltre al mantenimento della misura, la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende), pertanto occorre valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di promuoverla.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26791/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26793/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26794/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26795/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26797/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26798/2024 del 08/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →