Cassazione Penale, Ordinanza n. 19378/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 4 aprile 2024, aveva parzialmente riformato la precedente condanna emessa dal Tribunale di Catania in rito abbreviato, definendo il giudizio con concordato ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminando le pene nei termini richiesti dagli imputati. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, ma i motivi erano ancora rivolti a profili già oggetto di precedente impugnazione e poi espressamente rinunciati, ovvero alla misura della pena. La doglianza principale, dunque, non investiva la formazione del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero o l’eventuale difformità della pronuncia del giudice rispetto all’accordo, ma contestava questioni non più deducibili dopo la rinuncia ai motivi di appello e la definizione concordata del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha richiamato il principio secondo cui, avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo vizi inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto alla richiesta concordata; non sono invece proponibili censure su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Nel caso concreto, i ricorrenti avevano censurato proprio motivi rinunciati e la misura della pena, peraltro corrispondente a quella da loro proposta. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando anche il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza concordata in appello può essere impugnata in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all’accordo; non consente di riproporre motivi rinunciati o censure sulla pena non illegale.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
È richiamata quale parametro per verificare l’assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170
Viene richiamato il principio di ammissibilità limitata del ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., circoscritto ai vizi della volontà concordata e della corrispondenza tra accordo e decisione.
Massime di principio
- Contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi genetici del consenso o della decisione rispetto all’accordo, non già questioni coperte dalla rinuncia ai motivi di impugnazione.
- La rinuncia ai motivi di appello impedisce di riproporre in cassazione le stesse doglianze, salvo che esse si traducano in un vizio autonomo e deducibile della sentenza concordata.
- La censura sulla determinazione della pena è inammissibile quando la pena applicata rientra nei limiti di legge e corrisponde a quella richiesta o concordata dalla parte.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19344/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_penale · 23 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19347/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_penale · 23 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19348/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_penale · 23 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19349/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_penale · 23 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19351/2025 del 23/05/2025
- ordinanza_penale · 23 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19352/2025 del 23/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →