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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19378/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 4 aprile 2024, aveva parzialmente riformato la precedente condanna emessa dal Tribunale di Catania in rito abbreviato, definendo il giudizio con concordato ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminando le pene nei termini richiesti dagli imputati. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, ma i motivi erano ancora rivolti a profili già oggetto di precedente impugnazione e poi espressamente rinunciati, ovvero alla misura della pena. La doglianza principale, dunque, non investiva la formazione del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero o l’eventuale difformità della pronuncia del giudice rispetto all’accordo, ma contestava questioni non più deducibili dopo la rinuncia ai motivi di appello e la definizione concordata del gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha richiamato il principio secondo cui, avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo vizi inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto alla richiesta concordata; non sono invece proponibili censure su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Nel caso concreto, i ricorrenti avevano censurato proprio motivi rinunciati e la misura della pena, peraltro corrispondente a quella da loro proposta. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando anche il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza concordata in appello può essere impugnata in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all’accordo; non consente di riproporre motivi rinunciati o censure sulla pena non illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    È richiamata quale parametro per verificare l’assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170

    Viene richiamato il principio di ammissibilità limitata del ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., circoscritto ai vizi della volontà concordata e della corrispondenza tra accordo e decisione.

Massime di principio

  • Contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi genetici del consenso o della decisione rispetto all’accordo, non già questioni coperte dalla rinuncia ai motivi di impugnazione.
  • La rinuncia ai motivi di appello impedisce di riproporre in cassazione le stesse doglianze, salvo che esse si traducano in un vizio autonomo e deducibile della sentenza concordata.
  • La censura sulla determinazione della pena è inammissibile quando la pena applicata rientra nei limiti di legge e corrisponde a quella richiesta o concordata dalla parte.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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