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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37352/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 19/7/2025 che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. (28/7/2025) che aveva respinto l'istanza di modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari disposti con riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva errata applicazione della legge penale e violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., censurando la motivazione come contraddittoria e lacunosa per avere ripetuto argomenti di provvedimenti precedenti senza individuare elementi nuovi che giustificassero il permanere della misura. Denunciava altresì manifesta illogicità della motivazione e l'assenza di valutazione concreta dell'attualità delle esigenze cautelari, con conseguenze pregiudizievoli sulla sua attività lavorativa e sul ruolo genitoriale. Il ricorrente aveva chiesto esclusivamente la modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari (ove possibile con applicazione del braccialetto elettronico), non la revoca della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo che l'oggetto dell'istanza e dell'impugnazione fosse limitato alla sola modifica del luogo di esecuzione della misura e non alla contestazione della sussistenza in sé delle esigenze cautelari. Perciò la Corte non poteva sindacare la parte motivazionale del Tribunale relativa alla persistenza delle esigenze cautelari non oggetto della domanda. Inoltre il ricorrente non ha censurato la parte della motivazione del Tribunale che aveva compiutamente e senza vizi collegato le esigenze cautelari alle ragioni logistiche e personali prospettate, mostrando che un trasferimento avrebbe potuto aggravare il pericolo di reiterazione (rientro nel territorio dove si sarebbero consumati reati, convivenza con la moglie imputata). Constatata l'assenza di elementi di novità e la mancata impugnazione dei passaggi pertinenti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Reato contestato (normativa sugli stupefacenti) a cui si riferiscono gli arresti domiciliari imposti; la misura cautelare è motivata in relazione alla natura e al contesto delle condotte rilevanti ai sensi di tale norma

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente con riferimento al vizio di motivazione; il ricorso denunciava violazione dell'obbligo di motivare adeguatamente, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per oggetto dell'istanza

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Regola la istanza di modifica delle misure cautelari: qui l'istanza aveva ad oggetto solo la modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari e non la revoca della misura

  • art. 275, lett. c) cod. proc. pen.

    Previsione dell'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che tale esigenza fosse stata adeguatamente valutata dal Tribunale nel bilanciamento con le ragioni personali del ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Citata per affermare che non si è in presenza di comportamento colpevole nella proposizione del ricorso, ma nondimeno sussistono gli effetti sanzionatori previsti dalla norma processuale

Massime di principio

  • Se l'istanza cautelare è limitata a una modifica del luogo di esecuzione della misura, le impugnazioni devono concentrarsi su quella specifica valutazione; non è ammissibile in cassazione una censura che in realtà investa la sussistenza in generale delle esigenze cautelari se tale questione non è stata resa oggetto dell'istanza
  • Il Tribunale del riesame, nel valutare una richiesta di spostamento del domicilio per l'esecuzione degli arresti domiciliari, deve operare un bilanciamento concreto tra esigenze cautelari e ragioni personali/logistiche dell'indagato; la mancata impugnazione di quella specifica parte motivazionale rende il ricorso inammissibile
  • La mera riproposizione di argomentazioni già presenti nei provvedimenti precedenti non è di per sé viziabile in cassazione se il ricorrente non individua elementi di novità o non contesta nel merito il bilanciamento operato dall'organo giudicante
  • La proposta di soluzioni alternative (es. braccialetto elettronico) non garantisce automaticamente l'accoglimento della modifica se il trasferimento comporrebbe un aggravamento del rischio di reiterazione (es. ritorno nell'area di azione del sodalizio o convivenza con coimputati)
  • Occorre formulare in modo chiaro e coerente l'oggetto dell'istanza e dell'impugnazione sin dalle fasi di merito per evitare l'inammissibilità in Cassazione e l'imposizione di spese e contributi per inammissibilità

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