Cassazione Penale, Ordinanza n. 11841/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha confermato la condanna per concorso in furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha dedotto travisamento della prova in relazione a una testimonianza del militare verbalizzante, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito alle 27 chiavi rinvenute nella sua abitazione la natura di strumenti idonei all'apertura o accensione di autoveicoli, mentre si tratterebbe di comuni chiavi domestiche. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e per il mancato rilievo di un asserito bis in idem relativo al capo D), chiedendo l'acquisizione di una sentenza irrevocabile che, a suo dire, avrebbe imposto un proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che non vi fosse travisamento della prova, ma solo una legittima interpretazione del contenuto della deposizione, e ha osservato inoltre che il ricorrente non aveva dimostrato la decisività del presunto errore probatorio alla luce degli altri elementi di prova. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto generico e quindi inammissibile, rilevando che il reato sub D) era già stato dichiarato prescritto e che, in tale situazione, si sarebbe potuto pervenire al proscioglimento solo nei limiti dell'art. 129 c.p.p., senza che il ricorso ne dimostrasse l'evidenza. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In presenza di una causa estintiva già intervenuta, il proscioglimento immediato può essere pronunciato solo se la causa di non punibilità risulti evidente; altrimenti il motivo è generico e non può fondare l'annullamento richiesto.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova decisiva; non ricorre quando la doglianza mira a contestare una possibile lettura interpretativa del contenuto della testimonianza.
- La deduzione del travisamento della prova in cassazione richiede l'indicazione specifica e univoca della prova asseritamente travisata e la dimostrazione della sua decisività rispetto alla decisione impugnata.
- Non integra travisamento della prova l'operazione ermeneutica con cui il giudice attribuisce alle dichiarazioni testimoniali un significato interpretativo plausibile, poiché si tratta di valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità.
- Quando il reato è già stato dichiarato prescritto, il ricorrente che invochi un proscioglimento immediato deve confrontarsi con l'art. 129 c.p.p. e dimostrare l'evidenza della causa di proscioglimento; in difetto, la censura è generica e inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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