Cassazione Penale, Ordinanza n. 27384/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi aspecifici o generici e non idonei a superare la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19 novembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i primi due motivi denunciavano vizi della motivazione, ma in modo ritenuto aspecifico, senza indicare in concreto quali effettive carenze, contraddizioni o illogicità emergessero dalla sentenza impugnata. Un ulteriore motivo riguardava la responsabilità per reato continuato, deducendo che la pena sarebbe stata stata determinata erroneamente, ma la Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva escluso che il primo giudice avesse già computato l'aumento per la continuazione. Ulteriori censure concernevano il trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della recidiva: anche queste sono state considerate generiche perché non si confrontavano con le specifiche argomentazioni di merito contenute nella decisione impugnata e, comunque, perché la pena era stata determinata in misura prossima al minimo edittale.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente dal riferimento al reato continuato e alla questione dell'aumento di pena per continuazione; la Corte ha escluso che vi fosse stato un erroneo computo dell'aumento.
Richiamato implicitamente per il tema della recidiva; la censura è stata ritenuta generica e non confrontata con le valutazioni di merito della sentenza impugnata.
La Corte ha valorizzato il difetto di specificità dei motivi di ricorso e l'assenza di concrete deduzioni su vizi di motivazione, profili rilevanti ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce vizi della motivazione deve indicare in modo specifico le effettive carenze argomentative della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul riconoscimento della recidiva devono confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione di merito; in difetto, il motivo è generico e non scrutinabile in sede di legittimità.
- La questione del reato continuato non può essere utilmente prospettata in cassazione se la sentenza impugnata ha escluso che in primo grado sia stato già effettuato il computo dell'aumento per continuazione e il ricorso non confuta tale passaggio in modo specifico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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