Sentenza del 14/09/2016 n. 18051 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato per cassazione due sentenze della CTR dell’Emilia-Romagna (n. 28/3/2010 e n. 29/3/2010), relative al diniego dell’esenzione «de minimis» prevista dall’art. 1, commi 4-9, del D.L. n. 10/2007, per l’IRPEG e l’ILOR dovute per gli anni 1996, 1997 e 1998. Con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., preso atto del successivo consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale contrario alle proprie ragioni, la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: l’interesse a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione. L’Agenzia delle Entrate ha preso atto della rinuncia in udienza. Le spese sono state integralmente compensate, considerati la complessità delle questioni, il progressivo formarsi della giurisprudenza e il comportamento processuale della società. Non vi è stata una decisione di merito sull’agevolazione fiscale.
Norme richiamate
La memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale la ricorrente società ha dichiarato di rinunciare al ricorso, è suscettibile di determinare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire - e quindi anche ad impugnare - deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione.
La Corte considera la dichiarazione di rinuncia contenuta nella memoria come elemento da cui deriva la sopravvenuta mancanza di interesse all’impugnazione; il ricorso è quindi inammissibile, senza esame del merito.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare deve permanere fino alla decisione: se viene meno nel corso del giudizio, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia o il venir meno dell’interesse non comportano necessariamente una pronuncia sul merito della controversia: occorre distinguere l’esito processuale dalla decisione sulla fondatezza della pretesa originaria.
- La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione delle circostanze del caso, tra cui la complessità delle questioni, l’evoluzione della giurisprudenza e la condotta processuale delle parti.
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