Ordinanza n. 373/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del provvedimento di data e di estremi ignoti – con esito pubblicato in data 13.1.2026 sulla pagina personale della ricorrente del sito ministeriale di riferimento - con il quale è stata disposta la non ammissione alla prova orale della stessa ricorrente nell’ambito del concorso ordinario 2025 Scuola secondaria di primo grado e secondo grado di cui al ridetto DDG 9.10.2025 n.2939 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con riferimento alla classe di concorso ADSS sostegno scuola sec. II grado per la Regione Campania; b) del presupposto provvedimento, anch’esso di data e di estremi ignoti, con esito pubblicato in modo analogo, con cui alla prova scritta espletata dalla ricorrente in data 2.12.2025 nella ridetta procedura concorsuale è stato attribuito il punteggio di 84 punti, insufficiente ai fini dell’ammissione alla successiva prova orale; c) di tutti i verbali e di tutte le operazioni di correzione e/o di valutazione della Commissione di concorso e del sistema informatico a tal fine utilizzato, prodromici ai provvedimenti di cui alle precedenti lettere a) e b); d) ove occorra e per quanto di ragione, dell’avviso prot. n. -OMISSIS- del 13.1.2026 e di tutte le prodromiche operazioni istruttorie espletate dall’Amministrazione ministeriale intimata, nella parte in cui (n. 32) hanno fissato a 98 punti la soglia minima di ammissione alla prova orale per la classe di concorso ADSS sostegno scuola sec. II grado in esame; e) ove occorra e per quanto di ragione, dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 29.12.2025 con cui l’Amministrazione ministeriale intimata implicitamente ha confermato il proprio operato amministrativo; f) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso. nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente a causa dell’illegittimo, illecito e colposo operato dell’Amministrazione intimata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale del concorso docenti 2025 per il punteggio di 84/100, inferiore alla soglia di 98 punti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la non ammissione alla prova orale del concorso ordinario 2025 per la scuola secondaria, classe di concorso ADSS sostegno nella Regione Campania, nonché il punteggio attribuito alla prova scritta computer based e gli atti e verbali di correzione e valutazione. Ha dedotto l’errata formulazione, in proprio pregiudizio, di sette quesiti e l’errata valutazione delle relative risposte, sostenendo che, ove fossero stati correttamente formulati e valutati, avrebbe ottenuto un incremento complessivo di 14 punti. Ha inoltre lamentato la maggiore difficoltà della prova da lei sostenuta rispetto a quella somministrata nei giorni successivi. È stata contestata anche la soglia di sbarramento di 98 punti fissata dall’Amministrazione per l’ammissione alla prova orale. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, riservando ogni valutazione definitiva al giudizio di merito, inclusa la prova di resistenza. In considerazione del sommario esame proprio della fase cautelare, del bilanciamento degli interessi contrapposti e dell’imminenza dell’avvio delle prove orali, ha disposto l’ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale. Non ha quindi annullato gli atti impugnati né deciso definitivamente sulle censure relative ai quesiti, alla valutazione delle risposte, alla diversa difficoltà delle prove e alla soglia di sbarramento. Ha fissato l’udienza pubblica per il 18 marzo 2026 e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha adottato la misura dell’ammissione con riserva alla prova orale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
DDG 9 ottobre 2025, n. 2939
Atto di indizione del concorso ordinario 2025 per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l’imminente svolgimento della prova concorsuale rischia di rendere irreversibile o difficilmente utile la tutela giurisdizionale, il giudice amministrativo può ammettere il candidato con riserva alla prova successiva, rinviando al merito la verifica definitiva della legittimità dell’esclusione e della prova di resistenza.
- L’ammissione cautelare con riserva a una prova concorsuale non implica l’accertamento definitivo dell’illegittimità degli atti impugnati né il riconoscimento del diritto all’esito favorevole della procedura, ma conserva l’utilità della decisione di merito.
- La valutazione cautelare delle censure concernenti quesiti concorsuali e attribuzione dei punteggi può essere effettuata in termini sommari, con riserva al giudizio di merito dell’accertamento sulla correttezza dei quesiti, delle risposte e della prova di resistenza.
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