Cassazione Penale, Sentenza n. 19908/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per l'impugnazione relativa alla sentenza n. 3392 del Tribunale di Velletri del 6/10/2023 (condanna per truffa). Il ricorrente aveva sostenuto di aver presentato tempestivamente un'istanza il 31/01/2025 tramite l'ufficio matricola della casa di reclusione Milano-Opera (registrata internamente), mentre la Corte territoriale aveva considerato ricevuta e valutata un'istanza datata 21/08/2025, tardiva rispetto alla conoscenza della sentenza, avvenuta il 3/01/2025 con la notifica del provvedimento di cumulo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata allegazione e prova adeguata dell'avvenuta e tempestiva trasmissione dell'istanza originaria alla autorità competente. Ha ritenuto che il documento evocato dal ricorrente (estratto dell'ufficio matricola) non sia stato prodotto in copia né dimostri che l'istanza fosse diretta all'autorità competente per la rescissione ai sensi dell'art. 629-bis c.2 c.p.p.; pertanto la Corte territoriale era stata investita solo della richiesta del 21/08/2025, manifestamente tardiva. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale norma rilevante ai fini della valutazione dei termini e delle comunicazioni processuali; la Corte richiede prova adeguata della avvenuta e corretta trasmissione di atti e istanze.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato e il procedimento per la sua proposizione; la Corte ha ritenuto che l'istanza debba essere rivolta all'autorità competente (non un ufficio generico) e che la mancata prova della corretta trasmissione non possa sostituire l'adempimento del ricorrente.
Richiamato nei motivi del ricorso; utilizzato nel quadro della disciplina dei termini e delle impugnazioni, la Corte ha valorizzato la regolarità soggettiva e temporale delle istanze.
Norma applicata per le statuizioni conseguenti all'inammissibilità in cassazione (condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende).
Massime di principio
- La richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis deve essere rivolta e ricevuta dall'autorità competente: una istanza indirizzata ad uffici non competenti difficilmente può essere interpretata come validamente proposta.
- In caso di detenuti, l'asserita tardiva o omessa trasmissione da parte dell'ufficio matricola deve essere provata con documenti chiari (copia dell'istanza inviata, ricevute, protocollo del destinatario): l'estratto interno senza copia del documento non è sufficiente.
- La conoscenza della sentenza e la decorrenza dei termini (es. a seguito di notifiche di provvedimenti di cumulo) sono elementi determinanti per valutare la tempestività: le istanze presentate oltre i termini sono inammissibili.
- La mancata prova di corretta trasmissione o della tempestività attribuibile a terzi (personale della casa di reclusione) non è automaticamente a favore del ricorrente; occorre allegare e documentare l'evento impeditivo.
- Prassi consigliata: conservare copia dell'istanza, richiedere ricevute/protocolli, inviare per raccomandata o con modalità che producano prova di ricezione e, in caso di ritardi amministrativi, proporre tempestive segnalazioni formali e raccogliere documentazione contestuale.
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