Cassazione Penale, Ordinanza n. 18553/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna dell'imputato per tentato furto aggravato in relazione a un episodio avvenuto in un bar gestito da una società in nome collettivo. In cassazione l'imputato ha proposto tre censure: con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 337, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione sulla titolarità del potere di proporre querela in capo al soggetto che l'aveva presentata, sostenendo che non fosse stato chiarito il fondamento della rappresentanza; con il secondo motivo ha lamentato che la responsabilità penale non fosse stata adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 533 c.p.p., richiamando l'imprecisione della testimonianza di un teste oculare e il fatto che gli operanti di polizia fossero giunti solo dopo i fatti e a distanza dal luogo; con il terzo motivo ha censurato in modo generico il trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché reiterativo di una doglianza già respinta in appello, osservando che il socio della s.n.c. che gestiva il locale aveva, per la sola qualità rivestita, la rappresentanza per gli atti rientranti nell'oggetto sociale, senza necessità di specificare la fonte del potere. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché sollecitava una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità in assenza di manifesta illogicità della motivazione; la responsabilità era stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni del teste e del vice-brigadiere che aveva sorpreso l'imputato e un complice in fuga, lasciando sul posto un martello compatibile con i rumori descritti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per assoluta genericità, non essendo sviluppato alcun concreto confronto con le ragioni della decisione sulla pena. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura sulla titolarità del potere di proporre querela è stata respinta perché il socio della società in nome collettivo che gestiva il locale aveva, in quanto tale, rappresentanza per gli atti rientranti nell'oggetto sociale, senza necessità di indicare la fonte specifica del potere.
La doglianza sulla responsabilità penale è stata ritenuta non idonea a fondare un riesame del compendio probatorio, poiché la motivazione di merito era congrua e non manifestamente illogica.
Non è espressamente citato, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi che miravano a una rivalutazione del merito e per genericità delle censure.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e immune da manifesta illogicità.
- La censura sulla responsabilità penale è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove testimoniali e indiziarie rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- Le doglianze sulla legittimazione alla proposizione della querela sono infondate quando il soggetto querelante risulti socio di una società in nome collettivo che gestisce l'esercizio commerciale e abbia, per tale qualità, la rappresentanza per gli atti inerenti all'oggetto sociale.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, sono generiche e inammissibili.
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