Cassazione Penale, Ordinanza n. 32746/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Cuneo, riconoscendo l'attenuante del danno di particolare tenuità prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. e rideterminando la pena in quattro mesi di reclusione ed euro 95 di multa per furto aggravato, commesso in concorso. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo valido, congruo e logicamente corretto il diniego, valorizzando l'abitualità delle condotte risultante dai numerosi precedenti penali per analoghi reati predatori e per altri delitti contro il patrimonio. Il ricorrente non si è confrontato con tale argomento, decisivo e ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. era manifestamente infondato e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata sull'abitualità della condotta. La condanna per furto aggravato è rimasta ferma nella pena rideterminata dalla Corte d'appello: quattro mesi di reclusione ed euro 95 di multa. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La contestazione riguardava la commissione del reato in concorso con altri soggetti.
La responsabilità riguardava un fatto qualificato come furto.
Il furto era contestato come aggravato ai sensi della circostanza richiamata.
La Corte d'appello aveva riconosciuto la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità e aveva conseguentemente rideterminato la pena.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata applicata poiché la condotta è stata ritenuta abituale, in ragione dei precedenti penali per analoghi reati predatori e altri delitti contro il patrimonio.
Massime di principio
- La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è configurabile quando ricorre l'abitualità della condotta.
- Ai fini dell'abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., è sufficiente che l'autore abbia commesso, anche successivamente al reato oggetto del procedimento, almeno due ulteriori illeciti oltre a quello esaminato.
- Il ricorso per cassazione che censura il diniego dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondato quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che fonda il diniego sull'abitualità della condotta.
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