Cassazione Civile, Ordinanza n. 20537/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore addetto alla conduzione di autobus impugnava la decisione della corte d'appello che, in riforma del primo grado, aveva dichiarato risolto il rapporto e riconosciuto solo l'indennità risarcitoria onnicomprensiva di sei mensilità. La vicenda originava da un licenziamento disciplinare fondato sull'addebito di avere venduto un biglietto già vidimato e di averne incassato l'importo con maggiorazione, oltre a un ulteriore fatto minore. La corte territoriale aveva ritenuto provati i fatti tramite relazione di società investigativa, prova testimoniale e riscontro nell'avvio di un procedimento penale, reputando proporzionata la sanzione e ritenendo non più decisive, dopo la L. n. 92 del 2012, le violazioni delle garanzie procedimentali previste dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, salvo il caso di difetto di giustificazione del licenziamento. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) omessa applicazione dell'art. 53 r.d. 148/1931 e delle relative garanzie procedurali; 2) violazione delle norme sulla rilevanza dell'attività investigativa; 3) violazione dell'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni; 4) violazione di varie norme del codice civile, del r.d. 148/1932 e del contratto collettivo autoferrotranvieri. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla medesima corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata motivata richiamando il principio già affermato in precedenti recenti, secondo cui, nella disciplina speciale degli autoferrotranvieri, se il lavoratore richiede l'intervento del Consiglio di disciplina ai sensi degli artt. 53 e 54 del r.d. n. 148 del 1931, il datore di lavoro diviene privo di potere disciplinare e l'eventuale sanzione da lui irrogata è nulla per violazione di norma imperativa. La nullità comporta, alla luce dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015 come interpretato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, il diritto alla reintegrazione. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 53 r.d. n. 148 del 1931
Nella disciplina speciale degli autoferrotranvieri prevede una procedura disciplinare articolata; se il lavoratore richiede il Consiglio di disciplina, la competenza a irrogare la sanzione passa a tale organo e il datore di lavoro non può più decidere autonomamente.
art. 54 r.d. n. 148 del 1931
Richiamato insieme all'art. 53 quale parte della disciplina speciale applicabile al procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri.
art. 18, comma 6, L. n. 300 del 1970
La corte territoriale lo aveva richiamato per escludere rilevanza autonoma di alcune violazioni procedurali; la Cassazione non si sofferma su questo punto perché accoglie il ricorso per la violazione della disciplina speciale.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015
In caso di licenziamento nullo per violazione di norma imperativa, comporta la reintegrazione del lavoratore; l'applicazione è stata letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024.
Corte cost. n. 22 del 2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della limitazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015 alle sole nullità testuali, consentendo l'applicazione della tutela reintegratoria anche in caso di nullità derivante da violazione di norma imperativa.
Richiamato come motivo di ricorso in tema di presunzioni, ma il relativo esame è stato assorbito.
artt. 1175, 1375, 2106, 2119 c.c.
Richiamati nel quarto motivo, ma non esaminati nel merito perché assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, la richiesta tempestiva del lavoratore di devolvere la decisione al Consiglio di disciplina priva il datore di lavoro del potere di irrogare la sanzione; l'eventuale licenziamento intimato dal datore è nullo per violazione di norma imperativa.
- La nullità del licenziamento derivante dalla violazione della disciplina speciale di settore è suscettibile di tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale recente.
- Quando il ricorso è accolto per una questione preliminare decisiva, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
- Nei licenziamenti disciplinari soggetti a una procedura speciale e inderogabile, non basta verificare la proporzionalità o la provatezza del fatto contestato se manca il potere del soggetto che ha adottato la sanzione.
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