Cassazione Penale, Sentenza n. 26452/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma per il reato di bancarotta fraudolenta documentale denunciando l'inosservanza delle norme sulla notificazione della citazione per l'appello. Sostiene che la citazione è stata notificata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sulla base della sola comunicazione di trasferimento di residenza dal Comune di Casalromano a Montichiari, senza verifica personale dell'agente notificatore sulla persistenza di collegamenti con il precedente domicilio, e chiede la declaratoria di nullità assoluta della notificazione, deducendo anche l'impossibilità di eccepire in precedenza a causa del rito "cartolare" seguito in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'eccezione di nullità fosse generica e, soprattutto, tardiva: dagli atti risultava la comunicazione del trasferimento di residenza alla Polizia municipale e la conseguente notificazione al difensore mediante PEC. Il vizio, se presente, è stato qualificato come nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.) e non come nullità assoluta ai sensi dell'art. 179. Tale nullità doveva essere eccepita tempestivamente, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 182 comma 3; il fatto che il processo d'appello fosse trattato con il "contraddittorio cartolare" non ha dilatato i termini di decadenza: l'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata con le conclusioni scritte, cosa che non è avvenuta. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
art. 161, comma 4, codice di procedura penale
Consente la notificazione degli atti all'imputato mediante consegna al difensore e la Corte ha ritenuto legittima la notificazione effettuata al difensore dopo comunicazione del trasferimento di residenza alla polizia municipale
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (riferimento giurisprudenziale)
art. 157, comma 8-bis, codice di procedura penale
Usato in parallelo dalla giurisprudenza per evidenziare che la notificazione al difensore anziché al domicilio dichiarato può dar luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio
art. 179, codice di procedura penale
Stabilisce la nullità assoluta per l'omessa citazione o per la notificazione in forme tali da risultare inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; la Corte ha escluso che tale nullità ricorresse nel caso concreto
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, lettera c), codice di procedura penale
Attribuisce qualificazione di nullità di ordine generale a regime intermedio alle violazioni delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione; la Corte ha ricondotto il vizio denunciato a questa fattispecie
art. 182, comma 3, cod. proc. pen.
art. 182, comma 3, codice di procedura penale
Prevede la decadenza dalla deduzione delle nullità di ordine generale se non eccepite tempestivamente prima della pronuncia; la Corte ha ritenuto il motivo tardivo e perciò inammissibile
art. 180, codice di procedura penale
Regola i termini di rilevabilità delle nullità; la Corte ha richiamato l'impossibilità di dedurre il vizio dopo la deliberazione della sentenza di secondo grado
art. 183 cod. proc. pen. e art. 184, comma primo, cod. proc. pen.
art. 183 e art. 184, comma primo, codice di procedura penale
Richiamate come possibili cause di sanatoria per le nullità di ordine generale a regime intermedio, cui il giudice deve fare riferimento per valutare la rilevabilità del vizio
art. 23-bis legge n. 176 del 2020
art. 23-bis, legge n. 176/2020 (disciplinante il "contraddittorio cartolare" in appello)
Ha introdotto il "contraddittorio cartolare" per gli appelli in periodo emergenziale e stabilisce procedure scritte e termini per la presentazione delle conclusioni; la Corte ha osservato che tale rito non sospende i termini decadenziali per eccepire nullità e che l'eccezione doveva essere proposta con le conclusioni scritte
Massime di principio
- La notificazione al difensore ex art. 161, comma 4, è lecita se fondata su elementi (es. comunicazione ufficiale del cambio di residenza) che giustifichino la modalità di notifica; tuttavia, eventuali irregolarità nella modalità di esecuzione sono frequentemente qualificate come nullità di ordine generale a regime intermedio e non come nullità assoluta
- Le nullità di ordine generale a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente, in genere prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (art. 182 c.3): la mancata eccezione entro i termini previsti determina la decadenza dalla deduzione del vizio
- Il fatto che il giudizio d'appello sia trattato con il "contraddittorio cartolare" non prolunga i termini di decadenza: l'eccezione deve essere sollevata entro i termini per la presentazione delle conclusioni scritte o esercitando il diritto di chiedere discussione orale nei termini perentori previsti
- È fondamentale documentare con precisione il carattere meramente formale del trasferimento di residenza o la persistenza di rapporti effettivi con il domicilio precedente per sostenere una tesi di nullità assoluta della notificazione; l'affermazione generica di irregolarità è debole
- In caso di dubbio sulla correttezza della notificazione, il difensore dovrebbe eccepire immediatamente il vizio e inserirlo nelle conclusioni o chiedere espressamente la discussione orale per evitare la perdita del diritto di dedurlo
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