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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36009/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di assoluzione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 03/02/2021. Il Procuratore Generale deduceva violazione dell'art. 603 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto rinnovare l'esame della teste Nicoleta Iordache e adottare una motivazione rafforzata atta a scardinare le precedenti sentenze di condanna, alla luce della discrepanza tra i due gradi di appello e della giurisprudenza sovranazionale e di legittimità.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei testi ritenuti decisivi, purché la decisione contenga una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi la diversa conclusione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui Troise e Dasgupta) e ha escluso l'applicazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio all'assoluzione; inoltre ha rilevato l'erroneità delle doglianze dell'impugnante circa la mancata richiesta di rinnovo istruttorio da parte delle parti in sede di appello.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sull'appello in abbreviazione e sui poteri del giudice d'appello in ordine all'integrazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte interpreta che non impone sempre la rinnovazione dell'esame dei testi quando l'appello riforma la condanna in assoluzione, purché la motivazione dell'appello sia adeguata

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla distinzione tra ipotesi di ribaltamento da assoluzione a condanna e viceversa; la disposizione e la giurisprudenza collegata rendono necessaria la rinnovazione probatoria solo quando dall'assoluzione di primo grado si voglia giungere alla condanna in appello

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i criteri di decisione del giudice; richiamata per ricordare il quadro normativo degli oneri probatori e del ruolo della presunzione di non colpevolezza

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare l'assetto asimmetrico del sistema processuale penale tra onere probatorio del pubblico ministero e posizione dell'imputato

  • Sezioni Unite, sent. n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)

    Giurisprudenza di riferimento che stabilisce che il giudice d'appello che assolva non è sempre tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale ma deve fornire motivazione puntuale; evidenzia l'asimmetria degli standards probatori tra condanna e assoluzione

  • Sez. U, Dasgupta (cita come principio)

    Richiamata come orientamento sul rapporto tra tutela dei diritti dell'imputato e dovere motivazionale del giudice in caso di ribaltamento della decisione

  • Corte EDU, Dan c. Moldavia (5/7/2011)

    Corte europea citata dal ricorrente per questioni di garanzie processuali; la Cassazione valuta il richiamo alla giurisprudenza sovranazionale senza ritenere che imponga diverso obbligo di rinnovazione probatoria nel caso concreto

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di impugnazione in cassazione richiamati in relazione ai termini di censura ammessi contro la sentenza impugnata

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma una condanna in assoluzione non sussiste un obbligo automatico di rinnovare l'esame dei testi ritenuti decisivi, purché la decisione motivi in modo puntuale e razionale la diversa valutazione delle prove
  • Esiste una netta asimmetria negli standard probatori: la condanna richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio, l'assoluzione può fondarsi sulla plausibilità di una ricostruzione alternativa che genera dubbio ragionevole
  • La richiesta di integrazione istruttoria in sede d'appello spetta al giudice e può essere esercitata d'ufficio nei limiti della assoluta necessità; le parti possono sollecitare ma non imporre l'attivazione di tale potere
  • Il ricorrente in cassazione deve individuare vizi motivazionali specifici; il solo richiamo alla necessita di una motivazione "rafforzata" o alla divergenza tra gradi di giudizio non basta a rendere fondato il ricorso
  • Il richiamo a giurisprudenza sovranazionale è rilevante ma non modifica i principi interni senza una dimostrazione specifica di violazione delle garanzie processuali nel caso concreto

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