Cassazione Penale, Ordinanza n. 34536/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e per falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Nel ricorso ha dedotto violazione di norme processuali e vizi di motivazione sia in ordine all'affermazione di responsabilità sia in relazione all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambi i motivi erano generici e indeterminati, perché non specificavano gli elementi posti a fondamento delle censure e non consentivano di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indeterminato solo se contiene censure chiaramente individuabili; la mancanza di specificità e di indicazione degli elementi posti a base della doglianza comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e determinati: censure generiche, non ancorate a precisi passaggi della decisione impugnata, non consentono l'esercizio del sindacato di legittimità e determinano l'inammissibilità.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorrente ha l'onere di indicare puntualmente le ragioni del dissenso e gli elementi di fatto o di diritto trascurati dal giudice di merito.
- La deduzione di violazioni processuali o vizi motivazionali non è sufficiente se resta meramente assertiva e non chiarisce quali specifici errori siano stati commessi dal giudice di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34516/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34519/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34520/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34521/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34522/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34524/2025 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →