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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34536/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e per falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Nel ricorso ha dedotto violazione di norme processuali e vizi di motivazione sia in ordine all'affermazione di responsabilità sia in relazione all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambi i motivi erano generici e indeterminati, perché non specificavano gli elementi posti a fondamento delle censure e non consentivano di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indeterminato solo se contiene censure chiaramente individuabili; la mancanza di specificità e di indicazione degli elementi posti a base della doglianza comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e determinati: censure generiche, non ancorate a precisi passaggi della decisione impugnata, non consentono l'esercizio del sindacato di legittimità e determinano l'inammissibilità.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorrente ha l'onere di indicare puntualmente le ragioni del dissenso e gli elementi di fatto o di diritto trascurati dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazioni processuali o vizi motivazionali non è sufficiente se resta meramente assertiva e non chiarisce quali specifici errori siano stati commessi dal giudice di appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoFalsità in scrittura privataImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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