Cassazione Penale, Sentenza n. 363/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto in sede di esecuzione il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p.; il Tribunale di Reggio Emilia aveva rigettato tale istanza ritenendo ostativa l'eterogeneità esecutiva delle condotte. In sede di ricorso per cassazione il motivo proposto era procedurale: violazione dell'art. 666, comma 4, c.p.p., per non essere stato esaminato personalmente, previa traduzione o collegamento a distanza, nonostante fosse detenuto e avesse esplicitamente richiesto di essere sentito; l'avviso d'udienza avrebbe riportato la formula previgente dell'art. 666 comma 4 invece della formulazione novellata dal d.lgs. n.150/2022, art.39.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che l'avviso d'udienza riportava la formulazione anteriore dell'art. 666, comma 4, e che non si era proceduto alla audizione del detenuto mediante traduzione o collegamento a distanza come previsto dalla nuova formulazione. Tuttavia la violazione è stata qualificata come nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c. c.p.p.), la quale doveva essere fatta valere tempestivamente nell'udienza camerale del 22/02/2023; non essendolo stata, la nullità si è ritenuta sanata (artt. 178 e 180 c.p.p.). Pertanto il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
norma oggetto di novellazione dal d.lgs. n.150/2022; disciplina l'audizione dell'interessato detenuto, prevedendo la procedura mediante traduzione o collegamento a distanza e, solo in caso di rifiuto dell'audizione a distanza, l'audizione prima dell'udienza dal magistrato di sorveglianza
la Corte ha ritenuto che la mancata audizione secondo la sequenza prevista dalla nuova formulazione integri una violazione procedurale rilevante ma non una nullità assoluta
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 39, comma 1, lett. a)
novella dell'art. 666 c.p.p. che ha modificato la sequenza procedimentale per l'audizione del detenuto
ha introdotto l'obbligo di procedere mediante collegamento a distanza o traduzione prima di ricorrere all'audizione da parte del magistrato di sorveglianza
istituto della continuazione richiamato dall'istanza originaria del ricorrente
oggetto della domanda principale in sede di esecuzione (riconoscimento della continuazione), ma non decisivo nel motivo di nullità poi dedotto in cassazione
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
disciplina le nullità di ordine generale a regime intermedio
la Corte ha qualificato la violazione procedurale come nullità di questo tipo, ossia sanabile se non tempestivamente eccepita
conseguenze della mancata tempestiva eccezione della nullità
prevista la sanatoria della nullità non esperita tempestivamente in udienza
Massime di principio
- La violazione della procedura prevista dall'art. 666, comma 4, c.p.p. (audizione del detenuto fuori circoscrizione mediante traduzione o collegamento a distanza) è rilevante ma, se non incide sul nucleo essenziale del diritto e rientra nelle ipotesi previste dall'art. 178 c.p.p., costituisce nullità di ordine generale a regime intermedio e non una nullità assoluta.
- Le nullità di ordine generale a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente nell'interesse della parte (in particolare nell'udienza camerale): la mancata deduzione si traduce nella loro sanatoria ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p.
- In presenza di norme novellate (es. d.lgs. n.150/2022) la violazione della nuova sequenza procedimentale può essere sindacata solo se la parte ha sollevato tempestivamente il vizio; l'errore formale nell'avviso d'udienza non determina automaticamente la nullità insanabile dell'atto.
- Il diritto dell'interessato detenuto a essere sentito resta nel suo nucleo essenziale: la modifica procedurale (collegamento a distanza/ traduzione) non elimina il diritto ma ne disciplina le modalità; la mancata applicazione delle nuove modalità rileva in giudizio solo se tempestivamente dedotta.
- In situazioni analoghe, l'atto difensivo deve tempestivamente eccepire ogni vizio procedurale relativo alla partecipazione del detenuto (traduzione/collegamento) durante l'udienza camerale per evitare la perdita della possibilità di ottenere l'annullamento.
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