Cassazione Penale, Sentenza n. 10235/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato dichiarato colpevole dell'art. 14, comma 5‑ter, del D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286, per non avere ottemperato all'ordine di espulsione e di lasciare il territorio dello Stato (provvedimenti emessi il 20/04/2018). Era stata inflitta la pena di euro 10.000 di multa. In cassazione il ricorrente deduceva l'eccessività della sanzione e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando carenza motivazionale rispetto al rigetto delle attenuanti e chiedendo la revisione della congruità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su deduzioni generiche e su contestazioni che attengono al merito della determinazione della pena, ambito di discrezionalità del giudice di merito. Ha ritenuto che non sussistesse arbitrarietà o illogicità nella motivazione della sentenza impugnata e che il ricorrente non avesse formulato in udienza una richiesta specifica per il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5‑ter
La norma punisce chi, destinatario di provvedimento di espulsione e ordine di allontanamento, non lascia il territorio dello Stato; sulla base di tale norma il ricorrente è stato condannato.
Individua i criteri per la determinazione della pena e la responsabilità del giudice di merito nella scelta della pena base, esercizio rimesso alla sua discrezionalità.
Stabilisce i criteri per l'individuazione delle circostanze attenuanti e per la loro valutazione; nel caso la Corte ha ritenuto che la mancata concessione delle attenuanti non fosse oggetto di motivazione omessa o arbitraria.
Giurisprudenza citata (Sez. un., n. 1073 del 25/02/2010)
Principio secondo cui la valutazione della congruità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che la determinazione risulti arbitraria o illogica.
Massime di principio
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Corte di cassazione non riesamina la congruità della pena se non vi è arbitrarietà o illogicità evidente.
- I motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e non generici; doglianze di mero merito sanzionatorio sono inammissibili.
- La mancata espressa richiesta del riconoscimento di circostanze attenuanti in sede di merito può precludere il loro accoglimento e rende più debole la censura in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, a seconda del caso, al versamento di somme a titolo di sanzione (es. Cassa per le ammende) in relazione al grado di colpa nella presentazione del motivo.
- Nei procedimenti relativi a misure di espulsione, la violazione dell'ordine di allontanamento configura la fattispecie prevista dall'art. 14, comma 5‑ter del D.Lvo 286/1998 e può comportare sanzioni pecuniarie anche rilevanti.
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