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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38839/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. tra due condanne: 1) sentenza del GUP del Tribunale di Firenze 7/3/2019, irrevocabile 15/4/2021, per art. 74 T.U. stupefacenti (fatti commessi da dicembre 2016 a giugno 2017); 2) sentenza della Corte d'appello di Brescia 13/7/2016, irrevocabile 28/9/2016, per art. 73 comma 4 T.U. stupefacenti (fatto del 21/10/2015). Il ricorrente sosteneva che il secondo reato fosse prosecuzione del programma criminoso del primo, argomentando che il fallimento della prima condotta avrebbe portato alla prosecuzione del medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso intrinsecamente illogico, generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni già esaminate dal giudice di merito. Nel merito la Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione rilevando: assenza di elementi che indichino preventiva programmazione dei fatti; significativo intervallo temporale (quasi un anno e mezzo) e differenze spazio-temporali e soggettive tra i fatti; l'arresto intervenuto nel periodo intermedio come elemento interruttivo del progetto criminoso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sui criteri per il riconoscimento della continuazione e ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva che postulava una programmazione retrospettiva. Per effetto dell'inammissibilita il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ricorda che in esecuzione si applicano gli stessi criteri del giudizio di cognizione per valutare la continuazione

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    Uno dei reati per i quali è intervenuta condanna (associazione a delinquere in materia di stupefacenti); rilevante nella comparazione degli elementi di omogeneità tra i fatti

  • art. 73, comma 4, T.U. stupefacenti

    Altro reato contestato e giudicato; la diversita della fattispecie e del contesto è stata utilizzata per negare la continuazione

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Richiamata per i criteri probatori necessari al riconoscimento della continuazione: omogeneità dei beni protetti, contiguità spazio-temporale, causalità, modalita della condotta, sistematicità e programmazione preventiva degli illeciti

  • Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018 (M.)

    Richiama il principio per cui un lungo intervallo temporale e i periodi di detenzione possono legittimamente escludere l'esistenza di un progetto criminoso unitario

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Citata in rapporto alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilita e alla legittimita dell'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la stessa verifica approfondita prevista nel giudizio di cognizione: non basta ricondurre reati distinti a un generico disegno criminoso senza prove degli indicatori specifici
  • Indicatori decisivi sono: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e preventiva programmazione almeno nelle linee essenziali
  • Un rilevante intervallo temporale e i periodi di detenzione/interruzione costituiscono elementi che, salvo prove contrarie, ostano al riconoscimento della continuazione
  • Non è ammissibile una interpretazione retrograda della continuazione: la legge richiede una preventiva ideazione di una serie di reati e non una programmazione che si giustifichi a valle del primo fatto
  • In sede di impugnazione è necessario criticare specificamente la motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche, assertive o riformulazioni delle stesse tesi già esaminate risultano inammissibili e possono comportare condanne per spese e ammende

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