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Ordinanza

Ordinanza n. 2610/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento della delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob n. 23483 del 25 marzo 2025 (doc. 1), pubblicata con comunicazione al personale n. 25/2025 del 1° aprile 2025 (doc. 2), nella parte in cui stabilisce di destinare ai candidati risultati idonei nella graduatoria dello scrutinio alla qualifica di condirettore per l'anno 2021 la totalità dei posti disponibili per il passaggio al segmento professionale di direttore per gli anni 2022, 2023 e 2024 (sette posti per ciascuno dei suddetti anni); nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202506891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera Consob che ha destinato tutti i sette posti annualmente disponibili per il passaggio al segmento professionale di direttore negli anni 2022, 2023 e 2024 al reinquadramento di candidati risultati idonei nello scrutinio 2021 alla qualifica di condirettore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera Consob n. 23483 del 25 marzo 2025, nella parte in cui ha utilizzato la totalità dei sette posti disponibili per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il reinquadramento, ai sensi dell’art. 144, comma 1, del Regolamento del personale, dei consiglieri già funzionari di prima risultati idonei nella graduatoria dello scrutinio 2021 alla qualifica di condirettore. Secondo i ricorrenti, l’art. 144 del Regolamento garantiva il reinquadramento di almeno cinque unità annue, mentre i due posti residui rispetto ai sette previsti dalla pianta organica avrebbero dovuto essere coperti mediante le procedure ordinarie di passaggio di segmento professionale disciplinate dall’art. 148. Il Collegio, dopo il passaggio in decisione, ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso collettivo: pur essendo identici l’atto impugnato e l’oggetto formale delle domande, i sei ricorrenti potrebbero trovarsi in una situazione di conflittualità, anche potenziale, poiché i posti eventualmente resi disponibili attraverso le procedure ordinarie sarebbero soltanto due per ciascuna annualità, mentre tutti aspirano al medesimo bene della vita, ossia il passaggio al segmento professionale di direttore, con priorità per l’anno 2022 e, subordinatamente, per gli anni 2023 e 2024.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né ha ancora dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione rilevata d’ufficio relativa alla sussistenza dei requisiti del ricorso collettivo. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il ricorso collettivo è ammissibile soltanto in presenza, congiuntamente, dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflittualità, anche potenziale, tra i ricorrenti. Nel caso concreto, l’eventuale accoglimento potrebbe al massimo consentire il conseguimento del passaggio a due ricorrenti per ciascun anno, sicché l’utilità finale non sarebbe conseguibile in egual misura da tutti e sei. È stato assegnato alle parti il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione; la decisione definitiva è stata riservata all’esito.

Norme richiamate

  • art. 144, commi 1 e 2, Regolamento del personale Consob

    “1. Per il periodo 2022-2025 i consiglieri, già funzionari di 1a e primi funzionari risultati idonei nella sessione di avanzamenti 2021 alla qualifica di condirettore, in relazione alla posizione ricoperta nelle rispettive graduatorie, sono reinquadrati nel segmento professionale di direttore con decorrenza 1° luglio di ciascun anno, per un numero di posizioni annuali – in presenza di graduatorie capienti – non inferiore a cinque, da ripartire tra le due graduatorie in proporzione al numero di idonei presenti in ciascuna di esse. 2. Per il periodo 2022-2025 il numero di passaggi al segmento di direttore, compresi quelli disciplinati al comma precedente, è complessivamente non inferiore a sette in ciascun anno”

    La disposizione è posta dai ricorrenti a fondamento della tesi secondo cui essa garantirebbe almeno cinque reinquadramenti annui, lasciando disponibili due posti annui da destinare alle procedure ordinarie; il Collegio non ha ancora deciso tale interpretazione nel merito.

  • art. 148 Regolamento del personale Consob

    È indicato dai ricorrenti quale base normativa delle procedure ordinarie di passaggio di segmento professionale che avrebbero dovuto essere avviate per coprire i due posti annui residui.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di sottoporla alle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; la norma è stata applicata per consentire il contraddittorio sulla possibile inammissibilità del ricorso collettivo.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile solo quando ricorrono simultaneamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali — comprendente identità dell’oggetto delle domande, degli atti impugnati e dei motivi — e l’assenza di qualsiasi conflittualità, anche potenziale, tra i ricorrenti.
  • La conflittualità potenziale tra ricorrenti sussiste quando l’utilità finale perseguita è quantitativamente limitata e l’eventuale accoglimento del ricorso può avvantaggiare soltanto alcuni dei ricorrenti, rendendo logicamente incompatibile il soddisfacimento della pretesa di tutti.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità e intende porla a fondamento della decisione, deve previamente sottoporla alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per osservazioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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