Cassazione Penale, Sentenza n. 19646/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP di Brescia del 06/09/2023 che aveva convalidato il provvedimento del Questore (DASPO) del 04/09/2023. Tre motivi principali: (1) violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del termine minimo di 48 ore previsto per l'esame degli atti e la presentazione di memorie (art. 6, co. 3, L. n. 401/1989 e art. 178, lett. c), cod. proc. pen.); la notifica del DASPO è avvenuta il 04/09/2023 ore 13:50, la richiesta di convalida del P.M. il 05/09/2023 ore 11:05 e la convalida del GIP il 06/09/2023 ore 13:41, quindi senza rispetto delle 48 ore; (2) vizio di motivazione e di legge in ordine all'imposizione dell'obbligo plurimo di presentazione presso le Forze di Polizia (art. 6, commi 1 e 2, L. n. 401/1989); (3) vizio di motivazione in relazione alla necessità di imporre presentazioni anche per partite amichevoli o poco pubblicizzate disputate in orario lavorativo o a porte chiuse.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la convalida è intervenuta senza il decorso del termine minimo di 48 ore dalla notifica, violando il diritto di difesa e determinando nullità generale. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte relativa all'obbligo di presentazione dell'interessato alla polizia e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 04/09/2023 limitatamente a tale obbligo. È stato invece dichiarato intangibile il resto del DASPO relativo al divieto di accesso agli impianti e/o manifestazioni. L'accoglimento del primo motivo ha reso assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 6 come imponente un termine minimo (riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità) di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore entro il quale il destinatario ha diritto di esaminare gli atti e presentare deduzioni al giudice della convalida; la mancata osservanza di tale termine determina nullità generale della parte cautelare concernente l'obbligo di presentazione
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini procedurali e al diritto di difesa nell'ambito del procedimento di convalida; la Corte utilizza il combinato disposto con la giurisprudenza per affermare il principio delle 48 ore
Massime di principio
- Il destinatario di un DASPO ha diritto ad un termine minimo di 48 ore dalla notifica per esaminare gli atti e presentare memorie al giudice della convalida; la convalida non può intervenire prima del decorso di tale termine
- La violazione del termine delle 48 ore compromette il diritto di difesa e comporta la nullità generale della parte del provvedimento che impone l'obbligo di presentazione alle Forze di Polizia
- La nullità dell'obbligo di presentazione si annulla senza rinvio e non comporta necessariamente l'annullamento della parte amministrativa del DASPO relativa al divieto di accesso agli impianti/manifestazioni, che resta efficace se non viziata
- In contenziosi analoghi è fondamentale documentare tempi e modalità di notifica (data e ora) e tempestivamente chiedere la sospensione o la contestazione della convalida se il termine di 48 ore non è rispettato
- Le motivazioni che giustificano la prescrizione di plurime presentazioni o l'estensione dell'obbligo anche a partite amichevoli devono essere espresse e motivate: in ogni caso, se la doglianza principale è procedurale (termine), essa può assorbire questioni di merito sulla proporzionalità o necessità delle prescrizioni
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