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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2115/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna di Nicola Leo per bancarotta fraudolenta documentale. L'imputato, socio e amministratore di fatto della Fra. Nico s.r.l. (dichiarata fallita), era ritenuto aver dolosamente sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili (anni 2005-2006) rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento delle prove, contestando l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto e la valutazione del dolo specifico; (2) erronea mancata derubricazione in bancarotta documentale semplice (meno grave) asserendo che la condotta fosse al più colposa; (3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità, sostenendo che l'occultamento non abbia arrecato pregiudizio concreto ai creditori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la Corte territoriale ha valutato correttamente le prove e che la qualifica di amministratore di fatto emergeva da elementi quali la delega al ritiro della documentazione e la gestione effettiva del punto vendita. Ha inoltre confermato che la distruzione/occultamento dei documenti è idonea a dimostrare il dolo specifico, posto che rende impossibile la ricostruzione della gestione e danneggia la massa creditoria. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per genericità e mancanza di specifici elementi probatori circa l'inesistenza o la speciale tenuità del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" comporta per il giudice la possibilità di estendere all'effettivo gestore gli obblighi e le responsabilità dell'amministratore formale; trasferimenti formali di quote a terzi (anche parenti) non escludono la responsabilità se sussistono elementi che dimostrano la persistenza della gestione di fatto.
  • La sottrazione, distruzione o occultamento delle scritture contabili può costituire elemento probatorio del dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale, poiché ostacola la ricostruzione patrimoniale e l'esercizio delle azioni a tutela dei creditori.
  • L'assenza di prova del danno patrimoniale dovuto all'occultamento non giova all'imputato: se l'occultamento rende impossibile dimostrare l'entità del danno, non può essere invocata la circostanza attenuante della speciale tenuità.
  • In Cassazione è necessario proporre censure specifiche e confrontarsi dettagliatamente con la motivazione dei giudici di merito; argomentazioni generiche o ipotesi congetturali rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
  • La derubricazione del reato da bancarotta fraudolenta a semplice richiede elementi probatori tali da escludere il dolo; la mera contestazione della qualificazione giuridica senza prova concreta del carattere colposo della condotta è insufficiente.

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