Cassazione Penale, Sentenza n. 2115/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna di Nicola Leo per bancarotta fraudolenta documentale. L'imputato, socio e amministratore di fatto della Fra. Nico s.r.l. (dichiarata fallita), era ritenuto aver dolosamente sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili (anni 2005-2006) rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento delle prove, contestando l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto e la valutazione del dolo specifico; (2) erronea mancata derubricazione in bancarotta documentale semplice (meno grave) asserendo che la condotta fosse al più colposa; (3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità, sostenendo che l'occultamento non abbia arrecato pregiudizio concreto ai creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la Corte territoriale ha valutato correttamente le prove e che la qualifica di amministratore di fatto emergeva da elementi quali la delega al ritiro della documentazione e la gestione effettiva del punto vendita. Ha inoltre confermato che la distruzione/occultamento dei documenti è idonea a dimostrare il dolo specifico, posto che rende impossibile la ricostruzione della gestione e danneggia la massa creditoria. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per genericità e mancanza di specifici elementi probatori circa l'inesistenza o la speciale tenuità del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione dei motivi in cassazione; il ricorso non ha adeguatamente confrontato le censure con la motivazione della sentenza impugnata
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
art. 219, comma 3, legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Prevede la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ha ritenuto che l'occultamento delle scritture, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti, impedisca di dimostrare la speciale tenuità del danno e quindi escluda l'attenuante
art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla l. 23/6/2017, n. 103)
Disciplina l'imposizione di sanzioni pecuniarie e spese in caso di ricorso inammissibile o abusivo in Cassazione; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" comporta per il giudice la possibilità di estendere all'effettivo gestore gli obblighi e le responsabilità dell'amministratore formale; trasferimenti formali di quote a terzi (anche parenti) non escludono la responsabilità se sussistono elementi che dimostrano la persistenza della gestione di fatto.
- La sottrazione, distruzione o occultamento delle scritture contabili può costituire elemento probatorio del dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale, poiché ostacola la ricostruzione patrimoniale e l'esercizio delle azioni a tutela dei creditori.
- L'assenza di prova del danno patrimoniale dovuto all'occultamento non giova all'imputato: se l'occultamento rende impossibile dimostrare l'entità del danno, non può essere invocata la circostanza attenuante della speciale tenuità.
- In Cassazione è necessario proporre censure specifiche e confrontarsi dettagliatamente con la motivazione dei giudici di merito; argomentazioni generiche o ipotesi congetturali rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
- La derubricazione del reato da bancarotta fraudolenta a semplice richiede elementi probatori tali da escludere il dolo; la mera contestazione della qualificazione giuridica senza prova concreta del carattere colposo della condotta è insufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1928/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1929/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1930/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1934/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1935/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1936/2024 del 17/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →