Cassazione Penale, Ordinanza n. 12493/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per detenzione di sostanza stupefacente. La condotta riguardava il possesso di 68 grammi di marijuana, ritenuta non destinata al consumo personale ma allo spaccio, anche in considerazione di elementi circostanziali quali la presenza di sostanza già in parte confezionata in dosi, un bilancino con residui dello stesso stupefacente, ritagli di busta, nastro adesivo e l'esito dell'accertamento tecnico che evidenziava la possibilità di ricavare 319 dosi medie singole. Con il ricorso e la memoria difensiva si sosteneva, in sostanza, che la fattispecie dovesse essere ricondotta alla lieve entità e si contestava la valutazione di offensività operata dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che le censure erano generiche, aspecifiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non fossero consentite in sede di legittimità perché generiche e prive di confronto con la motivazione della sentenza di appello, la quale era sorretta da adeguate acquisizioni probatorie e da motivazione immune da vizi logico-giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come base incriminatrice per la detenzione di stupefacente a fini di spaccio; ai fini della lieve entità occorre valutare complessivamente mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre a quantità e qualità della sostanza.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Per l'applicazione della fattispecie di lieve entità il giudice deve considerare tutti gli indici normativi, sia relativi alla condotta sia al dato oggettivo della droga; la sola quantità ponderale non è decisiva, potendo rilevare anche principio attivo e numero di dosi ricavabili.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure generiche, aspecifiche o meramente reiterative delle difese già prospettate nei gradi di merito, se non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della qualificazione del fatto in termini di lieve entità nel reato di detenzione di stupefacenti, il giudice deve valutare congiuntamente tutti gli elementi indicati dalla norma, inclusi mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché quantità e qualità della sostanza.
- L'offensività concreta della detenzione finalizzata allo spaccio può essere desunta non solo dal peso della sostanza, ma anche dal principio attivo, dal numero delle dosi ricavabili e da elementi materiali di confezionamento o predisposizione alla cessione.
- Una motivazione di merito che valorizzi plurimi indici sintomatici della destinazione allo spaccio e dell'elevato grado di offensività resiste al sindacato di legittimità se non è affetta da manifeste illogicità o violazioni di legge.
Come è indicizzato
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