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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21375/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta agli atti del processo depositata da tutte le parti e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. È stato inoltre dato atto che le parti avevano concordato sulle spese del giudizio di legittimità, sicché nulla è stato disposto al riguardo ex art. 391, comma 4, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

È stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1950/2017. Nel giudizio di legittimità la società ricorrente principale ha resistito alla controricorrente principale, la quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale. Prima della decisione, tutte le parti hanno depositato rinuncia congiunta agli atti del processo, determinando la definizione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso. Dal testo non emergono i fatti sostanziali della lite originaria né il contenuto specifico dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del processo, una volta intervenuta validamente, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e, in presenza di accordo tra le parti, non provvede sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Se le parti concordano sulle spese in sede di rinuncia, la Corte non adotta una statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta agli atti del giudizio, se validamente intervenuta nel processo di cassazione, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi del ricorso principale o incidentale.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la disciplina delle spese segue l'eventuale accordo intervenuto tra le parti; se tale accordo risulta, la Corte non provvede sulle spese.
  • Quando la causa è definita per rinuncia agli atti, la Corte non si pronuncia nel merito delle questioni controverse e non formula statuizioni sui motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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