Cassazione Penale, Ordinanza n. 08936/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità discende dal carattere meramente fattuale e reiterativo dei motivi, privi di specifica denuncia di travisamento della prova e quindi estranei al sindacato di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo tre motivi tutti centrati sul vizio di motivazione. In particolare, ha contestato la ricostruzione della responsabilità e la ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri nei fatti qualificati come truffa. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano sostanzialmente una riproposizione di questioni di merito già dedotte in appello e motivate come infondate, essendo dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove, senza indicare specifici travisamenti di emergenze processuali. La decisione valorizza, tra l'altro, le dichiarazioni delle persone offese, ritenute dimostrative della condotta truffaldina in entrambi gli episodi contestati: instaurazione di un rapporto di fiducia, rassicurazioni sulla bontà dell'affare anche dopo il pagamento e successiva irreperibilità; per un capo, anche l'attività di promozione svolta dalla prima vittima su indicazione dell'imputato per procurargli l'ingiusto profitto.
Norme richiamate
Il riferimento è ai delitti di truffa contestati; la Corte considera integrati, in fatto, artifici e raggiri desumibili dalle dichiarazioni delle persone offese e dalla condotta dell'imputato.
La condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è disposta quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio né la riproposizione di censure di fatto già esaminate e respinte dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico o meramente reiterativo: occorre indicare specifici travisamenti di emergenze processuali rilevanti ai fini della decisione.
- Nella truffa, la prova degli artifici e raggiri può essere desunta da condotte complessive che instaurano fiducia nella vittima, la rassicurano sulla regolarità dell'affare e poi si traducono nella sottrazione al confronto o nell'irreperibilità dopo il pagamento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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