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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25606/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna di merito è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna resa in primo grado con rito abbreviato per false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima censura sostanzialmente reiterativa delle doglianze già formulate in appello e comunque manifestamente infondata, valorizzando la gravità del fatto e il suo carattere non episodico; ha inoltre giudicato la residua doglianza inammissibile per genericità, perché priva di un effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la Corte territoriale abbia evidenziato la gravità della condotta e il suo carattere non episodico, profili non censurabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua.

  • attenuanti generiche

    Il diniego delle attenuanti generiche non può essere utilmente censurato con deduzioni generiche o meramente assertive, occorrendo un effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • La reiterazione in cassazione di censure già svolte in appello, senza specifici elementi di critica alla motivazione impugnata, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è infondata quando la decisione di merito valorizza elementi quali la gravità della condotta e la non occasionalità della violazione, se tale apprezzamento è sorretto da motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • La contestazione del diniego delle attenuanti generiche richiede una critica puntuale della motivazione del giudice di merito; la mera genericità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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