Cassazione Penale, Sentenza n. 25268/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile di tre furti pluriaggravati commessi tra il 9 e il 23 giugno 2016 e del reato di evasione mentre era agli arresti domiciliari. Quattro motivi di ricorso: i primi tre (vizio di motivazione) contestano l'identificazione dell'imputato nelle immagini di videosorveglianza per ciascun episodio; il quarto deduce la violazione di legge per incompatibilità e sovrapposizione delle aggravanti applicate (nn. 6 e 7 dell'art. 625 cod. pen.).
La decisione
I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili poiché costituiscono censure di fatto e richiederebbero una rivalutazione probatoria riservata al giudice di merito. Il quarto motivo è stato invece accolto: la Corte riconosce l'incompatibilità tra le aggravanti previste dai nn. 6 e 7 dell'art. 625 cod. pen. e conclude per l'assorbimento dell'una nell'altra (la norma più specifica prevale sulla più generica). Perciò la sentenza è stata annullata in parte e vi è stato rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena.
Norme richiamate
art. 625 codice penale (n. 6 e n. 7)
Le aggravanti previste dai nn. 6 (esposizione alla pubblica fede) e 7 (furto sul bagaglio dei viaggiatori) sono incompatibili quando hanno un medesimo fondamento protettivo; la norma più specifica (riguardante il bagaglio dei viaggiatori) prevale e assorbe la più generica.
Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017
Principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti: il sindacato in cassazione è limitato ai vizi di diritto e alla verifica della coerenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.
Sez. 2, n. 902 del 14/04/1970 (dep. 1971), Rv.117177
Giurisprudenza che riconosce l'incompatibilità tra aggravanti quando condividono lo stesso fondamento protettivo, giustificando l'assorbimento dell'una nell'altra.
Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv.280493
Spiegazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede come tutela dell'affidamento collegato all'esposizione della cosa al pubblico e alla mancanza di controllo diretto e continuo del proprietario.
Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv.270088
Interpretazione dell'aggravante relativa al furto sul bagaglio dei viaggiatori come fattispecie specifica che considera la minore sorveglianza connessa allo spostamento e alla difficoltà di controllare il bagaglio; tale specificità giustifica la prevalenza su norme più generiche.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere accoglimento di censure che si limitino a chiedere una rivalutazione delle prove di fatto (es. contestazione della chiarezza delle immagini di videosorveglianza) senza dimostrare vizi di motivazione, illogicità o contraddittorietà specifici.
- Quando sono contestate più circostanze aggravanti, occorre verificare se esse abbiano fondamenti protettivi differenti; se condividono lo stesso criterio di tutela, la norma più specifica prevale e la più generica si considera assorbita.
- L'aggravante relativa al bagaglio dei viaggiatori (art. 625, n.7) tende a essere considerata norma specifica rispetto alla più ampia aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (n.6) quando il fatto riguarda oggetti trasportati durante un viaggio o su mezzi di trasporto.
- Se in sede di merito sono state applicate aggravanti incompatibili, la Cassazione può annulare la parte relativa alla sussistenza di quelle incompatibili e disporre il rinvio per la rideterminazione della pena.
- Per difendersi efficacemente da contestazioni fondate su immagini video è utile che la difesa indichi elementi oggettivi che dimostrino contraddizioni o lacune nella motivazione del giudice (non limitarsi a dichiarare che le immagini sono 'non chiare').
- I giudici di merito devono motivare con precisione la scelta di ritenere provata una fonte probatoria rispetto ad altre; la Corte di Cassazione verifica la coerenza e la logicità di tale motivazione ma non sostituisce il proprio convincimento al loro.
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