Cassazione Penale, Sentenza n. 41709/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 22/05/2023 che aveva ripristinato la misura degli arresti domiciliari a carico di Terrestre. Il difensore lamentava che l'indagato era stato sottoposto agli arresti domiciliari dal 19/11/2021 per fatti risalenti al 23/01/2018, che il Tribunale di Nocera Inferiore aveva sostituito la misura tenendo conto del decorso del tempo dall'applicazione della misura e non (come affermato dal riesame) solo del tempo intercorso dal fatto, che il giudicato cautelare era stato applicato illogicamente e in modo apodittico nonostante elementi probatori emersi nel dibattimento favorevoli all'imputato, e che la motivazione circa l'attualità della pericolosità a distanza di oltre cinque anni dal fatto risultava illogica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non fondate le censure di merito e ha richiamato il principio secondo cui rileva il tempo decorrente dall'applicazione o dall'esecuzione della misura (non il solo tempo dal fatto) e che l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione, neppure se accompagnato dall'osservanza delle prescrizioni. La Corte ha inoltre preso atto di elementi sopravvenuti (condanna per fatti successivi) considerati rilevanti dal Tribunale. Per tali ragioni il ricorso è stato reputato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I termini ex art.303 sono rilevanti per valutare il decorso del tempo dall'applicazione della misura cautelare; rileva il tempo dall'applicazione o esecuzione della misura e non invece il tempo trascorso dal fatto in assoluto.
Consente alla Corte, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese del procedimento; qui è stata applicata per la condanna alle spese.
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento emesso.
Giurisprudenza: Sez.5, n. 39792 del 29/05/2017 (Saracino, Rv. 271119)
Principio secondo cui l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura, neppure se accompagnato dall'osservanza degli obblighi; la valutazione va fatta complessivamente considerando gravità del reato e prognosi di reiterazione.
Giurisprudenza: Sez.2, n. 47120 del 04/11/2021 (Attento, Rv. 282590Si)
Riconosce la possibilità che elementi sopravvenuti possano far venire meno o attenuare le esigenze cautelari; tali elementi devono però essere concretamente valutati.
Massime di principio
- Ai fini della sostituzione di una misura cautelare, rileva il decorso del tempo dall'applicazione o dall'esecuzione della misura stessa e non soltanto la data del fatto materiale.
- Il mero decorso del tempo e la corretta osservanza delle prescrizioni non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; è necessaria una valutazione complessiva che consideri la gravità del reato e la prognosi di reiterazione.
- Un 'giudicato cautelare' formato in precedenza ha rilievo e non può essere svalutato senza motivazione adeguata; le censure meramente di fatto o basate su diversa valutazione degli elementi probatori rischiano l'inammissibilità in Cassazione.
- Elementi sopravvenuti (es. condanne successive) possono giustificare il mantenimento o il ripristino di una misura cautelare più afflittiva se dimostrano la persistenza o il mutamento negativo del profilo di pericolosità.
- Quando si propone ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari, occorre formulare censure di diritto precise e non soltanto contestazioni di merito; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e ammende.
- Il giudizio di sostituzione o di mantenimento della misura cautelare richiede motivazione puntuale rispetto agli elementi che sorreggono la prognosi di reiterazione e alla natura del reato; motivazioni generiche o apodittiche sono insufficienti.
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