Cassazione Penale, Sentenza n. 22591/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si contestava a Napoli il reato di peculato per essersi appropriato di euro 9.900,00 liquidati a titolo di incentivo per la progettazione (richiamando l'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006) senza averne diritto: a suo avviso non aveva redatto la progettazione preliminare (eseguita da altro dipendente), avrebbe modificato artificiosamente l'impegno di spesa (da euro 3.500 a euro 12.375) e si sarebbe autoassegnato quasi l'80% dello stanziamento complessivo. Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione in appello sostenendo che la Corte di appello non aveva adeguatamente motivato la riforma e non aveva verificato la illegittimità della percezione degli incentivi alla luce del regolamento comunale e della documentazione probatoria (assenza di incarico formale, mancata redazione dei livelli progettuali da parte dell'imputato, assenza del piano di sicurezza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la Corte di appello, nell'assolvere brevemente l'imputato, ha violato l'obbligo della "motivazione rafforzata" richiesto quando l'appello riforma una decisione di primo grado. La Cassazione ha censurato la mancata verifica e la mancata confutazione puntuale della motivazione del Tribunale (che aveva ritenuto che Napoli non avesse redatto la progettazione preliminare e non avesse diritto agli incentivi) e l'assenza di spiegazioni su punti chiave (natura degli atti redatti dai terzi, efficacia delle determine, esistenza o meno del piano di sicurezza, corretto calcolo dell'importo spettante). Per tali ragioni la sentenza di assoluzione è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio, che dovrà applicare i principi indicati dalla Cassazione e valutare la fondatezza dell'appello dell'imputato.
Norme richiamate
art. 92 d.lgs. n. 163 del 2006
Norma richiamata quale base per la corresponsione dell'incentivo alla progettazione; la questione centrale è se l'imputato avesse titolo a percepire tale incentivo (ossia avesse effettivamente svolto le prestazioni progettuali incentivabili).
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis, richiamo dottrinale)
Il dibattito sulla "motivazione rafforzata" è connesso anche alle regole processuali sull'impugnazione; la Corte ricorda che, a prescindere dalla specifica previsione, il giudice d'appello deve motivare più compiutamente quando riforma la decisione di primo grado.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 14800/2017 e altre)
Principio consolidato che impone al giudice d'appello l'obbligo di una "motivazione rafforzata" quando intende ribaltare la decisione di primo grado: è necessario confrontarsi in modo stringente con la motivazione del giudice di merito e spiegare perché le valutazioni probatorie precedenti non reggono.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma una sentenza di primo grado (assolvendo o condannando), è obbligata a fornire una "motivazione rafforzata": deve confrontarsi punto per punto con la motivazione del primo giudice e spiegare perché ritiene valida una ricostruzione alternativa.
- Nel caso di riforma migliorativa (da condanna ad assoluzione) non serve dimostrare la certezza dell'innocenza, ma la Corte d'appello deve mostrare in modo approfondito l'esistenza di un ragionevole dubbio rispetto alla ricostruzione accusatoria del primo giudice.
- In ipotesi di peculato per auto-assegnazione di incentivi, il giudice deve verificare concretamente: a) l'effettiva esecuzione delle prestazioni incentivabili da parte dell'imputato; b) la corrispondenza tra incarichi formali e atti prodotti; c) la correttezza formale e sostanziale degli atti amministrativi che hanno autorizzato la liquidazione.
- Una motivazione sommaria o meramente assertiva della Corte d'appello, che non confuta i rilievi probatori del Tribunale e non spiega i passaggi decisivi, espone la sentenza a annullamento da parte della Cassazione con rinvio.
- In situazioni analoghe è necessario che la difesa e l'accusa evidenzino e documentino chiaramente i passi probatori decisivi (incarichi, elaborati, date, delibere, determine) perché il giudice d'appello è tenuto a valutare e motivare in modo circostanziato rispetto a tali elementi.
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