Sentenza n. 4510/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 228/2024, relativa all'annullamento totale di otto ricette e alla richiesta di rimborso integrale di euro 26.988,32 per farmaci dispensati in difformità dalle prescrizioni
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La farmacista aveva impugnato il verbale della Commissione farmaceutica aziendale che aveva disposto l'annullamento totale di otto ricette, ritenendo che il farmaco biologico erogato fosse diverso da quello prescritto, nonché la successiva nota dell'Azienda sanitaria con richiesta di pagamento dell'intero importo dei farmaci dispensati. In primo grado erano stati dedotti: la violazione dell'art. 5 del regolamento allegato al d.P.R. n. 371 del 1998, per l'avvio tardivo del procedimento oltre il termine di trenta giorni; la violazione dell'art. 8 del medesimo regolamento, per il mancato rispetto dei termini di deposito e comunicazione della decisione della Commissione; la violazione dell'art. 4, comma 11, del d.P.R. n. 371 del 1998, per l'invio alla Commissione di quattro ricette oltre il termine annuale di decadenza; e, in via subordinata, il divieto di ingiustificato arricchimento, poiché la prestazione sanitaria sarebbe stata comunque effettuata e il farmacista non avrebbe conseguito un vantaggio ulteriore. In appello la farmacista ha contestato la distinzione operata dal TAR tra procedimento di verifica della regolarità delle ricette e procedimento disciplinare, sostenendo che gli artt. 5 e 8 del regolamento dovessero applicarsi anche all'annullamento delle ricette. Ha inoltre sostenuto che, con la ricetta elettronica, la consegna delle ricette all'Azienda sanitaria si sarebbe perfezionata al momento della chiusura della prescrizione sul Sistema di Accoglienza Centrale, con conseguente tardività dell'invio alla Commissione. Infine ha denunciato omessa pronuncia e motivazione sul divieto di ingiustificato arricchimento, sostenendo che l'Azienda avrebbe ottenuto il rimborso totale senza sostenere costi per una prestazione sanitaria effettivamente resa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha distinto il procedimento di verifica della regolarità delle ricette dal procedimento disciplinare per inosservanze degli obblighi convenzionali. Il primo è regolato dagli artt. 4 e 10 dell'Accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal d.P.R. n. 371 del 1998; il secondo è disciplinato, tra l'altro, dagli artt. 5 e 8 del regolamento allegato. Pertanto, i termini e le garanzie previsti dagli artt. 5 e 8 per il deferimento disciplinare non si applicano al procedimento di verifica delle ricette. Per la decadenza annuale, il Collegio ha ritenuto comunque tempestivo l'invio: anche assumendo come data iniziale il 15 gennaio 2022, l'Azienda aveva trasmesso le ricette alla segreteria della Commissione il 25 novembre 2022; il 1° febbraio 2023 costituiva soltanto la data di presa visione da parte del Presidente. È stata respinta anche la censura sull'ingiustificato arricchimento, poiché tale rimedio è sussidiario e non opera in una materia interamente regolata dal d.P.R. n. 371 del 1998. L'art. 6 dell'Accordo individua i casi in cui il farmacista può consegnare un medicinale diverso da quello prescritto e impone specifici obblighi di annotazione; l'annullamento totale della ricetta elimina il titolo per il rimborso e non può essere aggirato mediante un rimborso indiretto dei costi sostenuti. La particolare natura della controversia ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
Costituisce la base normativa dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo dal d.P.R. n. 371 del 1998.
Disciplina, attraverso l'Accordo collettivo nazionale e il regolamento allegato, sia la verifica della regolarità delle ricette sia il procedimento disciplinare per inosservanze degli obblighi convenzionali.
art. 4, comma 11, d.P.R. n. 371/1998
Prevede che le ricette da sottoporre alla Commissione farmaceutica aziendale siano inviate entro un anno dalla consegna da parte della farmacia, a pena di decadenza dal potere di contestazione; la Commissione dispone poi di un ulteriore anno per esaminarle.
art. 5 del regolamento allegato al d.P.R. n. 371/1998
Disciplina il deferimento delle farmacie alla Commissione per riscontrate inadempienze e si riferisce al procedimento disciplinare, non alla verifica della regolarità delle singole ricette.
art. 8 del regolamento allegato al d.P.R. n. 371/1998
Regola le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare e i relativi obblighi di comunicazione; non si applica alla diversa procedura di verifica delle ricette.
art. 6 dell'Accordo collettivo nazionale allegato al d.P.R. n. 371/1998
Disciplina i casi in cui il farmacista può consegnare un medicinale diverso da quello prescritto e gli obblighi di annotazione sulla ricetta.
art. 10, commi 7-11, dell'Accordo collettivo nazionale allegato al d.P.R. n. 371/1998
nell’adottare le proprie decisioni si atterrà anche al principio che l’atto professionale svolto dal farmacista e la prestazione effettuata, hanno prevalenza sull’eccezionale disattesa di adempimenti previsti in convenzione
Disciplina i tempi e gli effetti della verifica delle ricette, consentendo l'annullamento totale o parziale oppure la convalida del pagamento. Il principio della prevalenza della prestazione non impedisce l'annullamento totale quando la difformità e la violazione degli obblighi convenzionali giustificano tale esito.
Massime di principio
- Il procedimento di verifica della regolarità delle ricette e il procedimento disciplinare per inosservanze degli obblighi convenzionali sono procedimenti distinti, con presupposti, finalità e scansioni procedurali differenti; i termini previsti per il deferimento disciplinare non si applicano alla verifica delle ricette.
- Nel procedimento di verifica delle ricette, il termine annuale per l'invio alla Commissione farmaceutica aziendale decorre dalla consegna delle ricette da parte della farmacia all'Azienda sanitaria, secondo la disciplina dell'Accordo collettivo nazionale, e non dalla successiva presa visione del materiale da parte del presidente della Commissione.
- L'annullamento totale di una ricetta disposto dalla Commissione farmaceutica elimina il titolo convenzionale al rimborso della prestazione e impedisce al farmacista di ottenere indirettamente il rimborso dei costi sostenuti mediante il richiamo all'ingiustificato arricchimento.
- Il rimedio dell'arricchimento senza causa ha carattere sussidiario e non è utilizzabile per eludere gli effetti economici previsti da una disciplina speciale e completa del rapporto convenzionale tra farmacia e Azienda sanitaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1239/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →