Cassazione Penale, Ordinanza n. 11709/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di condanna pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna di due imputati per il reato di detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti. In cassazione i difensori hanno dedotto vizi attinenti alla ritualità dell'assunzione delle testimonianze quanto all'individuazione degli imputati, alla utilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rispetto alle contestazioni dibattimentali e ai conseguenti riconoscimenti fotografici svolti in giudizio, nonché al giudizio di responsabilità e alla valutazione complessiva delle prove. La Corte ha ritenuto che le doglianze riproducessero censure già esaminate dai giudici di merito, fossero finalizzate a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e, in parte, risultassero generiche perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e con quella di primo grado.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come base della condanna confermata in appello per il reato in materia di stupefacenti
Cassa delle ammende
indicata ai fini della sanzione economica conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure di merito già esaminate e motivate dai giudici di merito, senza individuare specifici errori logico-giuridici della decisione impugnata.
- Non è consentito usare il ricorso di legittimità per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, poiché tale apprezzamento spetta al giudice di merito.
- Le doglianze sono inammissibili anche quando restano generiche e non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, inclusa quella di primo grado se richiamata come supporto argomentativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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