Cassazione Civile, Ordinanza n. 25718/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi alla progettazione di un intervento di ristrutturazione di un plesso scolastico. Il comune aveva proposto opposizione deducendo che il compenso fosse esigibile solo in caso di effettiva erogazione del finanziamento regionale, evento non verificatosi, e aveva anche formulato domanda riconvenzionale di risarcimento danni, assumendo che la revoca del finanziamento fosse dipesa dalla mancata consegna degli elaborati progettuali. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte e la domanda riconvenzionale respinta; in appello la professionista aveva contestato l'interpretazione della convenzione e la mancata considerazione della disciplina imperativa che vieta di subordinare il pagamento dei compensi di progettazione all'ottenimento del finanziamento. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 92, comma 1, d.lgs. 163/2006 per omesso rilievo officioso della nullità della clausola che condizionava il compenso al finanziamento; 2) errata interpretazione della clausola contrattuale e violazione degli artt. 1358, 1359, 1362, 1370 c.c., oltre a omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la condizione riguardasse solo la concessione del finanziamento e che, comunque, fosse avverata per fatto imputabile al comune; 3) omesso esame di documenti da cui risultavano concessione del finanziamento, approvazione del progetto e successiva revoca; 4) ulteriore omesso esame e erronea distribuzione dell'onere probatorio sull'avveramento della condizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la clausola interpretata dalla corte territoriale come subordinante il compenso all'effettiva erogazione del finanziamento era contraria a norma imperativa e quindi nulla ex art. 1418 c.c. per violazione dell'art. 92, comma 1, d.lgs. 163/2006. Ha affermato che il giudice di merito, in assenza di giudicato interno sulla validità della clausola, avrebbe dovuto rilevarne d'ufficio la nullità, sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c. e, ove confermata la nullità, accertare il diritto della professionista al compenso per l'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 10 l. 143/1949. I motivi successivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 92, comma 1, d.lgs. 163/2006
"Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata"
È norma imperativa; vieta alle amministrazioni di pattuire clausole che subordinino il compenso del progettista all'ottenimento del finanziamento e comprende anche le clausole contrattuali aventi tale contenuto.
art. 10 l. 143/1949
"La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto"
In caso di sospensione dell'incarico, il committente resta tenuto a corrispondere il compenso per l'attività già svolta.
La clausola contrattuale contrastante con norma imperativa è nulla.
La nullità negoziale deve essere rilevata d'ufficio dal giudice quando non sia coperta da giudicato interno.
Prima di rilevare la nullità, il giudice deve sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio corretto per denunciare in cassazione l'omesso rilievo officioso di una nullità contrattuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
I motivi fondati sull'omesso esame di fatti o documenti sono assorbiti dall'accoglimento del motivo principale.
La censura di omessa pronuncia non è il paradigma corretto quando il giudice ometta il rilievo officioso di una nullità non dedotta.
artt. 1358, 1359, 1362, 1370 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare l'interpretazione della condizione e invocare il principio di avveramento della condizione; non costituiscono la ratio decisoria finale.
Massime di principio
- Nei contratti tra amministrazione aggiudicatrice e professionista incaricato della progettazione, è nulla la clausola che subordina il diritto al compenso all'effettivo ottenimento o erogazione del finanziamento dell'opera, perché contrasta con una norma imperativa posta a tutela del compenso per l'attività svolta.
- La nullità di una clausola contrattuale può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se non dedotta dalla parte, purché non si sia formato giudicato interno sulla sua validità; prima del rilievo il giudice deve attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
- L'omesso rilievo d'ufficio di una nullità non integra un vizio di omessa pronuncia, ma si denuncia in cassazione come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Quando la clausola che condiziona il pagamento al finanziamento è nulla, il professionista ha diritto al compenso per il lavoro effettivamente eseguito anche se l'incarico sia stato sospeso o il progetto non sia poi giunto a completa realizzazione per ragioni non imputabili al professionista.
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