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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20113/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello in sede di rinvio, pronunciata dalla Corte di appello di Palermo dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado riconoscendo l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., già bilanciata con le attenuanti generiche in equivalenza alle aggravanti contestate, e ha confermato nel resto la condanna per concorso in tentato furto. La ricorrente ha impugnato la decisione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; 2) vizio di motivazione in punto di determinazione della pena. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sul diniego della particolare tenuità del fatto e che la pena fosse stata illegittimamente determinata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'art. 131-bis c.p., perché il giudice di rinvio aveva colmato la lacuna motivazionale valorizzando i precedenti penali e i fatti successivi all'episodio, dai quali aveva desunto l'abitualità a delinquere e quindi il rigetto della richiesta difensiva. Ha ritenuto invece non consentita la doglianza sulla pena, poiché l'annullamento precedente era stato disposto solo con riferimento all'art. 131-bis c.p. e non anche alla quantificazione del trattamento sanzionatorio; la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, si era limitata a confermare la pena già determinata in appello, pur dopo il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata riconosciuta in sede di rinvio e ritenuta equivalente alle aggravanti già contestate insieme alle attenuanti generiche.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ribadisce che la decisione di rinvio deve attenersi al perimetro del precedente annullamento; nel caso concreto la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta sufficiente e fondata sulla abitualità a delinquere desunta da precedenti e fatti successivi.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Richiamato quale attenuante già riconosciuta e poi applicata nel giudizio di rinvio.

  • art. 131 bis cod. pen.

    La censura è stata ritenuta non proponibile in relazione alla pena, poiché l'annullamento aveva riguardato solo la motivazione sul punto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla una sentenza per una specifica carenza motivazionale, il giudice di rinvio deve limitarsi al solo thema decidendum devoluto dall'annullamento, senza rimettere in discussione punti definitivamente coperti dal precedente rigetto.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizza elementi sintomatici di abitualità a delinquere, quali precedenti penali e condotte successive al fatto.
  • È inammissibile in cassazione la censura che investe profili estranei al perimetro dell'annullamento con rinvio, come la determinazione della pena, se tale punto non è stato oggetto della precedente cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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