Cassazione Penale, Sentenza n. 17358/2024 del 26/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato il divieto di dimora nel comune di Pomigliano d'Arco nei confronti di Finelli, indagato per associazione a delinquere e truffe aggravate. Il difensore ha censurato la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che le presunte prove consistono in messaggi WhatsApp repertati sul cellulare del dott. Circiello, che sarebbero neutrali e riconducibili a normali rapporti di lavoro; ha inoltre lamentato omissione di esame delle censure difensive, insufficiente motivazione (meramente trascrittiva senza sintesi logica e valutazione critica), assenza di frasi riconducibili a Finelli e mancanza di un percorso motivazionale che chiarisca il ruolo e la partecipazione di Finelli all'associazione e alle truffe al sistema sanitario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Cassazione non possa sindacare la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza se non nel caso in cui emerga mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi della norma richiamata; nel caso concreto il Tribunale aveva reso adeguata motivazione, richiamando anche messaggi inviati da Finelli (richieste di incontro con la coindagata Fucci, tentativi di contatto e risposte di Circiello) che, a giudizio del Tribunale, dimostravano la consapevolezza e il coinvolgimento di Finelli negli scopi dell'associazione e nelle truffe. Per tali ragioni il vizio dedotto non è stato ritenuto idoneo. Inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 6015 co. 1 lett. e) c.p.p.
La Corte interpreta la norma nel senso che il sindacato in Cassazione sulla motivazione delle misure cautelari è limitato ai casi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione di merito dei gravi indizi, che compete ai giudici di merito.
La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e per irrogare un'ammenda/versamento alla Cassa delle ammende a causa dell'inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa riscontrati nella scelta di proporre il ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari la contestazione della sussistenza dei gravi indizi rileva solo se collegata a una mancanza o manifesta illogicità della motivazione: non è possibile chiedere una rivalutazione di merito delle prove.
- Per far valere un vizio di motivazione occorre indicare con precisione omissioni, contraddizioni o passaggi illogici nel percorso argomentativo del giudice, segnalando le pagine e i punti specifici dell'ordinanza.
- La mera affermazione che le comunicazioni siano "neutre" o la riproposizione di ragioni di merito non è sufficiente in Cassazione; bisogna dimostrare che il giudice non ha esaminato o ha travisato elementi essenziali.
- Ricorsi infondati o manifestamente pretestuosi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e ammende; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre impugnazioni prive di fondamento robusto.
- In fase cautelare è strategico documentare chiaramente l'assenza di collegamento diretto tra prove e ruolo personale dell'indagato (es. attribuzione dei messaggi, mancata paternità delle conversazioni, mancanza di atti concreti di partecipazione) e segnalare specifici errori logici nella motivazione del giudice di merito.
Testo integrale
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