Cassazione Civile, Ordinanza n. 14449/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e dell'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, rilevando la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c.; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, senza pronuncia sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia traeva origine da danni lamentati nel terrazzo di proprietà degli attori, che avevano convenuto in giudizio alcuni soggetti ritenuti responsabili dei pregiudizi e chiesto il risarcimento, oppure in subordine la condanna di tutti i convenuti a sopportare i due terzi del costo di rifacimento del terrazzo. Il Tribunale di Milano, dopo consulenza tecnica, aveva condannato il condominio al pagamento di euro 10.000 oltre rivalutazione e interessi e aveva altresì condannato l'assicurazione del condominio a manlevare l'assicurato. La Corte d'appello di Milano, su impugnazione della compagnia e con appello incidentale del condominio, aveva invece rigettato tutte le domande degli originari attori e revocato la condanna di manleva. Avverso tale decisione gli attori hanno proposto ricorso per cassazione; prima dell'udienza, tuttavia, la difesa dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso, successivamente accettato da entrambi i controricorrenti costituiti.
Norme richiamate
requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c.
la rinuncia al ricorso, se assistita dai requisiti di forma e dall'accettazione della controparte, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c.
in presenza di rinuncia rituale accettata, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando rispetta i requisiti di legge ed è accettata dalle parti costituite che vi abbiano interesse.
- L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata comporta la chiusura del processo senza decisione sul merito e, nel caso esaminato, senza condanna alle spese.
- Quando il giudizio si estingue per effetto della rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e non si pronuncia sulla fondatezza delle censure proposte.
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